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PAGAMENTI ELETTRONICI - DEMATERIALIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - FATTURAZIONE ELETTRONICA - PAGAMENTI EFFETTUATI CON CARTE DI DEBITO E DI CREDITO - LIMITI UTILIZZO CONTANTE - CASHBACK





LA DEMATERIALIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
LA FATTURAZIONE ELETTRONICA


1. LA DEMATERIALIZZAZIONE DELL DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il termine “dematerializzazione” ha fatto la sua prima apparizione durante gli anni 80 nel settore finanziario, con particolare riferimento ai titoli di credito al fine di superarne la fisicità e consentire forme di circolazione virtuali.
Da allora è entrato a far parte del lessico giuridico fino ad arrivare all’articolo 42 D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione digitale) con il quale il termine dematerializzazione viene usato per i documenti e gli atti cartacei delle pubbliche Amministrazioni identificando la progressiva perdita di consistenza fisica da parte degli archivi, tradizionalmente costituiti da documentazione cartacea, all’atto della loro sostituzione con documenti informatici.
Il tema della dematerializzazione della documentazione prodotta nell’ambito dell’attività della Pubblica Amministrazione rappresenta attualmente uno degli elementi di rilievo all’interno dei processi di riforma della gestione dell’attività amministrativa in ambiente digitale e costituisce una delle linee di azione maggiormente significative ai fini della riduzione della spesa pubblica, in termini sia di risparmi diretti (carta, spazi, ecc.) sia di risparmi indiretti (tempo, efficienza, ecc.).
I processi di gestione cartacea dei documenti, infatti, sono caratterizzati da eccessiva onerosità, difficoltà di condivisione e archiviazione, mancanza di trasparenza, tempi di ricerca elevati, facilità di errori, smarrimenti, perdite ed altre più o meno costose inefficienze.


1.1. Il libro bianco sulla dematerializzazione

Con il decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie del 10 novembre 2004 fu istituito il “Gruppo di lavoro per la dematerializzazione della documentazione tramite supporto digitale”.
Il Gruppo di lavoro ha terminato i propri lavori e ha raccolto in un "Libro bianco" i primi risultati della propria attività.

Con la pubblicazione del "Libro bianco" intitolato "La dematerializzazione della documentazione amministrativa" il CNIPA compie un'analisi di notevole rilievo sullo stato dell'informatizzazione delle pubbliche amministrazioni a nove anni dal fondamentale art. 15, secondo comma, della legge n. 59/1997 (la prima "Bassanini"), che attribuiva al documento informatico gli stessi effetti del documento tradizionale, nel rispetto di alcune fondamentali regole.
La dematerializzazione dei documenti è solo un passaggio dell'informatizzazione delle amministrazioni, ma un passaggio essenziale, in quanto nessun procedimento potrà essere dematerializzato compiutamente fino a quando ci sono movimenti di pezzi di carta.
Il libro bianco è il prodotto del lavoro di un gruppo, presieduto dal componente del CNIPA Pierluigi Ridolfi, a cui hanno partecipato, oltre alla Presidenza del consiglio e allo stesso CNIPA, ben nove Ministeri.

. Se sei interessato a scaricare il libro bianco, clicca QUI


2. LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

In tema di innovazione la vera novità riguarda l’introduzione della procedura on line per la gestione di tutto il rapporto con i fornitori.
Si tratta di un deciso passaggio sulla strada della semplificazione in grado di garantire maggiore efficienza e forti risparmi.


2.1. Le disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 52/2004

Con l'emanazione del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, concernente la "Attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le modalità di fatturazione in materia di Iva"(pubblicato nel Supplemento ordinario n. 30 alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2004), sono entrate in vigore le nuove regole comunitarie sulla fatturazione europea.
La nuova norma di recepimento, che sarebbe dovuta intervenire entro il 1° gennaio 2004, era attesa da tempo anche perché preceduta dalla direttiva comunitaria che ne indicava, in modo dettagliato e preciso, le regole da seguire e da ultimo anticipata dall'emanazione del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze datato 23 gennaio 2004, in tema di archiviazione ottica delle scritture e i documenti contabili fiscalmente obbligatori.
Pertanto, il D. Lgs. n. 52/2004 di attuazione della direttiva comunitaria n. 2001/115/CE in materia di fatturazione elettronica, riveste particolare importanza per gli operatori economici nazionali, perché, adeguatamente coordinato con il D.M. 23 gennaio 2004 suindicato, consentirà di gestire con procedure solo informatiche tutte le scritture e i documenti fiscalmente rilevanti, con particolare riguardo all'emissione, alla conservazione e alla esibizione degli stessi, eliminando, in tal modo, i documenti in formato cartaceo.

Con il D. Lgs. n. 52/2004 si introduce un sistema di fatturazione del tutto innovativo, che permette, per la prima volta, di “de materializzare” l’intero ciclo di vita di una fattura, dalla sua emissione alla sua conservazione digitale.
La tecnica legislativa adottata, come ampiamente evidenziato nella relazione illustrativa di accompagnamento al provvedimento, è stata quella della sostituzione integrale dell'articolo 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che disciplina l'obbligo della fatturazione delle operazioni e della modifica degli articoli 39 e 52 dello stesso decreto IVA, concernenti, rispettivamente, la tenuta e conservazione dei registri e dei documenti e l'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche, lasciando al tempo stesso quanto più possibile inalterato l'attuale struttura delle norme che attengono alla fatturazione, per evitare numerose e consequenziali modifiche di coordinamento con altre norme.


2.2. La fattura elettronica e il nuovo testo dell’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972

Il D. Lgs. n. 52/2004 apre le porte alla possibilità di emissione della fattura elettronica ovvero di una fattura completamente "immateriale", cosa diversa dalla semplice trasmissione con modalità elettroniche (via e-mail) della fattura tradizionale.
La fattura in formato digitale per poter essere considerata “fattura elettronica” ai fini tributari deve essere un ”documento statico non modificabile”, ossia un documento informatico il cui contenuto risulti nel tempo immutabile e non alterabile.
In materia di fatturazione, la disposizione fondamentale del D.P.R. n. 633/1972 è l'articolo 21 e le norme a esso collegate.
Il D. Lgs. n. 52/2004 lo riscrive integralmente, introducendo notevoli novità sia per quanto riguarda la fattura elettronica che per quanto riguarda la fatturazione su supporto cartaceo.
Per quanto riguarda l'emissione della fattura, l'articolo 21 dispone che la fattura elettronica, a differenza di quella cartacea, si considera emessa al momento della trasmissione per via elettronica (quella cartacea invece si considera tale al momento della consegna o spedizione all'altra parte).
A tal riguardo, è opportuno sottolineare che la Commissione europea si è più volte pronunciata per chiarire che esiste una sostanziale differenza tra l'emissione della fattura in modo digitalizzato e l'invio della stessa quale file documentale allegato a un e-mail: nel primo caso la procedura richiesta dalla direttiva impone l'utilizzo della firma elettronica, nel secondo caso la procedura richiesta impone solo che la fattura sia resa disponibile al cliente in quanto si concretizza nella predisposizione del documento in forma cartacea con successiva trasmissione per mezzo di strumenti informatici.

Un aspetto di notevole importanza, in ossequio a quanto stabilito dalla normativa comunitaria, riguarda le modalità di emissione della fattura elettronica.
Il nuovo testo dell'articolo 21 del D.P.R. n. 633/1972, infatti, prevede espressamente che la trasmissione della fattura elettronica è consentita solo previo accordo con il destinatario e con l'adozione di specifiche garanzie idonee ad assicurare l'attestazione della data, l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto del documento informatico.
Pertanto, perché abbia valenza ai fini IVA, la fattura elettronica deve essere garantita con specifico riguardo ai requisiti della data, dell'autenticità e dell'integrità dall'apposizione su ciascun documento, o sul lotto di fatture destinate allo stesso soggetto, del riferimento temporale e della firma elettronica qualificata dell'emittente oppure mediante sistemi garantiti di interscambio elettronico dei dati (EDI) che ne garantiscano i predetti requisiti di autenticità e integrità.


3. LA FATTURAZIONE ELETTRONICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DATE DI DECORRENZA E AMMINISTRAZIONI DESTINATARIE

3.1. Le disposizioni dettate dalla legge finanziaria 2008

La novità più consistente contenuta nella legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge Finanziaria 2008), rispetto all’innovazione nel comparto pubblico, riguarda l’introduzione della fattura elettronica.
Si tratta di un provvedimento che, nelle intenzioni del legislatore, semplificando i procedimenti di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, dovrebbe tradursi in una maggiore efficienza delle attività di ispezione e controllo dell’amministrazione fiscale, contribuendo a innalzare al contempo le capacità di gestire i processi innovativi sia da parte delle amministrazioni pubbliche che delle imprese.
Il provvedimento è contenuto nei commi dal 209 al 214 dell’articolo 1.
Esso impone ai fornitori delle Amministrazioni Pubbliche di adottare la forma elettronica per la gestione di tutto il ciclo di vita delle fatture emesse nei loro confronti, e cioè per l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione.
Le quattro fasi sono esplicitate nel testo, poiché il processo di fatturazione si presta già da tempo a modalità di applicazione ibride dell’informatica.
L’emissione, ad esempio, è una tipica parte del processo che già viene comunemente effettuata in forma elettronica, tramite appositi programmi gestionali.
Solitamente però avviene che la fattura, una volta generata, viene stampata e spedita al cliente in forma cartacea, o al massimo, convertita in formato pdf, spedita via posta elettronica e poi stampata direttamente dal ricevente.
In tutti i casi, comunque, la fattura viene archiviata in formato cartaceo.
La legge, questa volta, mira invece a dematerializzare tutto il processo, per ottenere quello che in gergo si chiama «straight through processing» (STP), ovvero un dialogo diretto tra sistemi informativi, senza interventi manuali e senza passare mai per la carta.
Per ottenere ciò, è necessario che l’impresa che emette fattura sia in grado di firmarla digitalmente e disponga di un software gestionale in grado di gestire tutta la propria parte del processo secondo degli standard predefiniti, sulla base della norma che già regola la fattura elettronica, ovvero il D. Lgs. n. 52/2004.


3.2. 3 MAGGIO 2008 - Pubblicato il decreto del Ministero dell’Economia

Oggi è ancora più vicino il momento in cui sarà obbligatorio l'invio delle fatture elettroniche alla Pubblica Amministrazione. E’ stato, infatti, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 103 del 3 maggio 2008, il decreto ministeriale 7 marzo 2008, recante "Individuazione del gestore del sistema di interscambio della fatturazione elettronica nonché delle relative attribuzioni e competenze".

L’obbligo della fattura elettronica, secondo quanto stabilito al comma 210 della L. n. 244/2007, dovrebbe scattare il prossimo 18 agosto 2008 (tre mesi dopo l’entrata in vigore del decreto d’attuazione del ministro dell’Economia di cui sopra).
Il decreto riguarda solamente i rapporti con le Amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, e con gli Enti pubblici nazionali.
L'Italia diventa così il secondo paese, dopo la Danimarca, ad imporre l'uso della fatturazione elettronica per le transazioni con la pubblica amministrazione.
Per quanto riguarda l’ambito locale, la palla è nel campo delle Regioni, per le quali le nuove disposizioni costituiscono «principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario» (articolo 117 della Costituzione).
È probabile che assisteremo, come di consueto, a un’applicazione non omogenea della normativa sul territorio, che procederà a partire dalle Regioni più solerti.

Dunque, a decorrere dal prossimo 18 agosto 2008, le Amministrazioni Pubbliche e gli Enti interessati non potranno accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né potranno procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.
Con il decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008 l’Agenzia delle Entrate è stato individuato quale gestore del sistema di interscambio dei documenti, una sorta di viatico entro il quale transiteranno i documenti dematerializzati.
L’Agenzia delle Entrate si avvarrà della SOGEI - Società Generale di Informatica S.p.A., quale apposita struttura dedicata ai servizi strumentali ed alla conduzione tecnica di detto sistema di interscambio.


3.3. MAGGIO 2013 - D.M. n. 55/2013 - Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 2013, il DECRETO 3 aprile 2013, n. 55, recante "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244".
Il presente regolamento reca disposizioni in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, attraverso il Sistema di interscambio.
Il Decreto Ministeriale n. 55/2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. 1 commi da 209 a 214:
- Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e assistenza: 6 giugno 2014;
- Tutte le altre amministrazioni centrali: 6 giugno 2015;
- Amministrazioni locali: 6 giugno 2015 (decorrenza stabilita dall'emanando decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione).


3.4. APRILE 2014 - D.M. n. 55/2013 - Circolare interpretativa dei Dipartimenti delle Finanze e della Funzione Pubblica

La circolare chiarisce alcune delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 aprile 2013, n. 55.

. Se vuoi scaricare il comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, clicca QUI.


3.5. APRILE 2014 - D.L. n. 66/2014 - Anticipato al 31 marzo 2015 l’obbligo dell’utilizzo nei rapporti tra Pubblica Amministrazione e fornitori

Nell'ambito del più ampio programma di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche definito dall'Agenzia per l'Italia digitale, al fine di accelerare il completamento del percorso di adeguamento all'utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra pubblica amministrazione e fornitori, il termine di entrata a regime della fattura elettronica obbligatoria nei confronti di tutte le Amministrazioni Pubbliche, centrali e locali, fissato dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, è anticipato al 31 marzo 2015.
Questo è quanto stabilito al comma 1, dell’articolo 25 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014.
Al contempo, lo stesso decreto estende il contenuto informativo delle fatture elettroniche emesse verso le Pubbliche Amministrazioni, da trasmettere attraverso la piattaforma elettronica gestita dal Ministero dell’economia. Più precisamente, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle PP.AA., si dispone che le fatture elettroniche emesse verso le stesse PP.AA. riportino:
- Il Codice identificativo di gara (CIG), fatta eccezione per i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia);
- Il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell’art. 11 della L. 16 gennaio 2003, n. 3
.
I nuovi obblighi informativi riguardano tutte le fatture, incluse quelle emesse nei confronti di agenzia fiscali, ministeri ed enti previdenziali, trasmesse a partire dal 6 giugno 2014.
Per le amministrazioni pubbliche è fatto divieto di procedere al pagamento delle fatture elettroniche ricevute che non riportino i suddetti codici.


3.6. 28 MAGGIO 2014 - Arrivano le direttive dell'INPS

L’INPS, con la circolare n. 66 del 28 maggio 2014, ha indicato le disposizioni attuative per gli uffici relative all’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, ai sensi del D.M. 3 aprile 2013, n. 55.
Tale decreto, entrato in vigore il 6 giugno 2013 e applicabile anche nei confronti dell’INPS, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge n. 244/2007.
A decorrere dal 6 giugno 2014, l’INPS, come tutte le altre Pubbliche Amministrazioni, non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo le modalità previste dagli allegati del decreto n. 55 del 3 aprile 2013. Inoltre, trascorsi 3 mesi da tale data, non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio delle fatture in formato elettronico.
Di conseguenza, l’INPS, e per essa tutte le strutture titolari di poteri di spesa a livello centrale e territoriale:
- a decorrere dal 6 giugno 2014, potrà ricevere esclusivamente fatture trasmesse in modalità elettronica, secondo le modalità definite dal suddetto decreto n. 55 del 3 aprile 2013 e dalle successive disposizioni normative e interpretative;
- a decorrere dal 6 settembre 2014, potrà procedere al pagamento delle sole fatture pervenute in formato elettronico.
Con la circolare n. 66/2014, l’INPS ha delineato quali sono le attività da porre in essere per il completamento del processo di sviluppo e consolidamento della fatturazione elettronica, la cui implementazione è sotto la responsabilità delle Strutture titolari di budget in indirizzo, in raccordo con la Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici (DCSIT).


3.7. 28 MAGGIO 2014 - Direttive anche dall'INAIL

Dal 6 giugno 2014 anche l'INAIL non potrà più accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea dai propri fornitori.
Dal 6 settembre 2014, inoltre, l’Istituto non potrà più procedere al pagamento, neppure parziale, della fattura fino all’invio del documento in forma elettronica.
L'INAIL mette a disposizione dei propri fornitori l'elenco delle strutture centrali e territoriali autorizzate a ricevere fatture e i relativi codici di fatturazione elettronica.

. Se vuoi accedere al sito dell'INAIL, clicca QUI.


3.8. 6 GIUGNO 2014 - Al via la fatturazione elettronica

In un ottica di trasparenza, di monitoraggio e di rendicontazione della spesa pubblica e in attuazione dell’Agenda digitale, la legge 24 dicembre 2007, n. 244, all’art. 1, commi da 209 a 214, come modificata dalla lett. a) del comma 13-duodecies dell’art. 10, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, nel testo integrato dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, ha introdotto nell’ordinamento italiano l’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Il successivo D.M. 3 aprile 2013, n. 55, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha definito una serie di regole tecniche e ha individuato, per classi di Pubbliche Amministrazioni, le date di decorrenza di tale obbligo.

A decorrere dal 6 giugno 2014 scatta l'obbligo di fatturazione elettronica per i pagamenti alle seguenti Pubbliche Amministrazioni:
- Ministeri,
- Agenzie fiscali;
- Enti nazionali di previdenza e assistenza (INPS e INAIL)
.

A decorrere dal 31 marzo 2015, l’obbligo scatterà per tutti gli altri Enti nazionali (comprese le Camere di Commercio).

A decorrere dalle date sopra riportate, le PP.AA. interessate non potranno più accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea.
Le date di avvio degli obblighi per gli Enti locali saranno oggetto di uno specifico decreto di cui si attende ancora l’emanazione.

La trasmissione delle fatture dovrà avvenire attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), che rappresenterà il punto di incontro tra gli attori coinvolti nel processo di fatturazione elettronica.
Con Decreto Attuativo del Ministero dell' Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008, l’Agenzia delle Entrate è stata individuata quale "Gestore del Sistema di Interscambio".


3.9. 24 GIUGNO 2014 - Le novità introdotte dalla L. n. 89/2014, di conversione del D.L. n. 66/2014

L'art. 25 della L. n. 89/2014, di conversone del D.L. n. 66/2014, ha, innanzitutto, confermato l'anticipazione dell'obbligo della fatturazione elettronica al 31 marzo 2015 e ha previsto che, alla medesima data, sentita la Conferenza unificata, è anticipato anche il termine dal quale decorrono gli obblighi previsti dal predetto decreto n. 55 del 2013 per le amministrazioni locali di cui al comma 209 dell'articolo 1 della citata legge n. 244 del 2007 (Legge finanziaria 2008).
Al secondo comma del citato art. 25 viene stabilito quanto segue:
Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni dovranno riportare:
a) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, previsti dalla Tabella 1 allegata al presente decreto, la quale verrà aggiornata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
b) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
I codici di cui sopra saranno inseriti, a cura della stazione appaltante, nei contratti relativi a lavori, servizi e forniture sottoscritti con gli appaltatori nell'ambito della clausola prevista all'articolo 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136.
Tale clausola riporta, inoltre, il riferimento esplicito agli obblighi delle parti derivanti dall'applicazione della presente norma.
Le PP.AA. non potranno procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici CIG e CUP.

. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo della L. n. 89/2014, di conversione del D.L. n. 66/2014, clicca QUI.


3.10. 26 GIUGNO 2014 - Chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate in tema di fattura elettronica

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 18/E del 24 giugno 2014, fornisce chiarimenti in relazione alle modifiche introdotte dall’articolo 1, commi dal 325 al 328, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) alla disciplina sulla fatturazione elettronica nonché, nella Parte II, sintetica risposta ai quesiti pervenuti in generale in materia di obblighi di fatturazione.
La circolare fa seguito alla circolare n. 12/E del 3 maggio 2013 con la quale furono illustrate le modifiche introdotte dal legislatore alla disciplina sulla fatturazione in recepimento della direttiva 45/2010/UE del 13 luglio 2010, in materia di IVA.

I contenuti della circolare sono stati anticipati in un Comunicato stampa del 24 giugno 2014.

. Se vuoi scaricare il testo del comunicato stampa, clicca QUI.

Questi i punti salienti della Circolare.
1) La definizione di fattura elettronica (Punto 1.1.)
La circolare chiarisce anzitutto che, per distinguere le fatture elettroniche da quelle cartacee, non è rilevante il formato (elettronico o cartaceo) utilizzato per la sua creazione, bensì la circostanza che la fattura sia in formato elettronico quando viene emessa o messa a disposizione, ricevuta e accettata dal destinatario.
Così, ad esempio, non possono essere considerate elettroniche le fatture che, seppure create in formato elettronico tramite un software di contabilità, vengono successivamente inviate e ricevute in formato cartaceo.
Al contrario, possono essere considerate fatture elettroniche quelle che, seppur create in formato cartaceo, vengono successivamente trasformate in documenti informatici e inviate e ricevute tramite posta elettronica.
Viene, inoltre, espressamente chiarito che la fattura può essere elettronica per chi la emette e analogica per chi la riceve e viceversa.
Laddove l’emittente trasmetta o metta a disposizione del ricevente una fattura elettronica, quest’ultimo può non accettare il processo, e la fattura si considererà elettronica in capo al primo, con conseguente obbligo di conservazione elettronica, e analogica in capo al ricevente.

2) I tratti distintivi della fattura elettronica (Punto 1.2.)

In relazione all’obbligo, previsto dall’articolo 21 del D.P.R. n. 633/1972, di assicurare l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura elettronica, la circolare precisa che sono tenuti a garantire il rispetto di questi requisiti sia il fornitore/prestatore sia il cessionario/committente, anche adottando modalità indipendenti l’uno dall’altro.
La circolare, richiamando quanto previsto dalle Note esplicative alla Direttiva 2010/45/UE, precisa che l’origine di una fattura si considera autentica quando l’identità del fornitore/prestatore o dell’emittente sono certi e che l’integrità del contenuto è garantita anche quando varia il formato della fattura (conversione in altri formati, come ad esempio da MS word a XML), a patto che i dati non siano alterati.
Infine, il documento ricorda che il requisito di leggibilità deve essere garantito per tutto il periodo di archiviazione della fattura attraverso un visualizzatore adeguato e affidabile del formato elettronico.

3) Come garantire i requisiti di autenticità e integrità (Punto 1.3.)

Chi emette la fattura elettronica, come previsto dalla nuova formulazione dell’articolo 21 del D.P.R. n. 633/1972, può utilizzare i sistemi tecnologici che ritiene più idonei a garantire i requisiti di autenticità e integrità.
La nuova formulazione dell’articolo 21 rimette, dunque, al soggetto emittente l’utilizzo della tecnologia ritenuta più idonea a garantire i requisiti di autenticità e integrità, richiamando a titolo esemplificativo:
- i sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile;
- la firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente;
- i sistemi EDI (Electronic Data Interchange) di trasmissione elettronica dei dati;
- le altre tecnologie non specificate, lasciate alla discrezionalità del soggetto passivo
.

In considerazione del vincolo normativo riguardante l’autenticità e l’integrità della fattura, il sistema di controllo di gestione deve assicurare tali caratteristiche durante tutto il ciclo di vita della fattura. Ciò significa che non deve essere conservata solo la fattura, ma – per lo stesso periodo – anche tutta la documentazione che ne garantisce l’autenticità e l’integrità.
I sistemi di controllo di gestione devono essere adeguati alle dimensioni, all’attività e al tipo di soggetto passivo e devono tenere conto del numero e del valore delle operazioni e del numero e del tipo di fornitori/prestatori e di acquirenti/committenti.

Apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente (Punto 1.3.2.)

In alternativa ai sistemi di gestione di cui sopra, i requisiti di autenticità dell’origine ed integrità del contenuto possono essere garantiti mediante l’apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente.
Al fine dell’individuazione delle regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, si rinvia a quanto previsto dal D.P.C.M. 22 febbraio 2013, pubblicato nella G.U. n. 117 del 21 maggio 2013.
Qualora il cedente o prestatore abbia incaricato il proprio cliente o un terzo di emettere per suo conto la fattura, occorre che l’origine e l’integrità del documento elettronico siano garantiti dal soggetto emittente il quale è tenuto ad apporre la propria firma elettronica qualificata o digitale.

4) Invio della fattura elettronica (Punto 1.4.)

Il nuovo articolo 21 del D.P.R. n. 633/1972 non richiede più il “previo accordo con il destinatario” per avvalersi della trasmissione elettronica della fattura. È quindi sufficiente l’accettazione da parte del destinatario del mezzo di trasmissione utilizzato.
Inoltre, è possibile trasmettere per via elettronica allo stesso destinatario più fatture elettroniche raccolte in un unico lotto, inserendo una sola volta le informazioni comuni (come ad esempio le generalità dell’emittente, la partita Iva, la data di emissione, ecc.), a patto che sia possibile accedervi da ogni fattura.
La circolare chiarisce, infine, che, anche nel caso in cui il destinatario non accetti il documento elettronico, l’emittente può comunque procedere all’integrazione del processo di fatturazione con quello di conservazione elettronica, sempre che siano rispettati i requisiti di autenticità, integrità e leggibilità dal momento della sua emissione fino al termine del periodo di conservazione.

5) Conservazione della fattura elettronica (Punto 1.5.)

A seguito del recepimento della Direttiva 2010/45/UE, l’articolo 39, terzo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, in tema di conservazione delle fatture, è stato oggetto di apposite modifiche. In particolare, la nuova disposizione stabilisce che:
- le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze adottato ai sensi dell’articolo 21, comma 5, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD);
- le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente.
Dalla formulazione della novellata disposizione emerge che l’emittente della fattura elettronica ne garantisce l’origine informatica e l’integrità del contenuto e procede con la diretta conservazione elettronica della fattura emessa.
Il destinatario della fattura elettronica può decidere o meno di “accettare” tale processo.

La circolare ricorda che, ai sensi dell’articolo 1, comma 209, della legge n. 244 del 2007, è obbligatorio conservare elettronicamente le fatture elettroniche emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione: ciò vale tanto per l’emittente quanto per il destinatario della fattura che, implicitamente, è vincolato ad accettare il processo di fatturazione elettronica.


3.11. 9 MARZO 2015 - Circolare del Dipartimento delle Finanze - Elenco delle Amministrazioni destinatarie

La circolare del Dipartimento delle Finanze n. 1/DF/2015 del 9 marzo 2015 individua le Pubbliche Amministrazioni obbligate alla fatturazione elettronica a partire dal prossimo 31 marzo 2015.
La legge n. 244/2007 (art. 1, commi da 209 a 214) ha introdotto nell’ordinamento italiano l’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della pubblica amministrazione.
Le date di decorrenza di tale obbligo sono state definite con il D.M. 3 aprile 2013, n. 55, in modo differenziato per classi di pubbliche amministrazione.
In particolare, le classi di pubbliche amministrazioni cui si riferisce l’art. 6, D.M. n. 55/2013 sono quelle di cui all’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, pubblicato annualmente dall’ISTAT.
Questo riferimento – si legge nella circolare – ha indotto alcuni a ritenere che l’ambito soggettivo di applicazione dell’obbligo di fatturazione elettronica potesse essere circoscritto alle sole amministrazioni inserite nel citato elenco ISTAT. Tale conclusione, secondo il Dipartimento delle Finanze, non è condivisibile alla luce dei diversi riferimenti normativi che definiscono il perimetro degli enti appartenenti alla pubblica amministrazione, e che sono:
- l'art. 1, comma 209, L. n. 244/2007;
- l'art. 1, comma 2, L. n. 196/2009, come modificato dall'art. 5, comma 7, del D.L. n. 16/2012, convertito dalla L. n. 44/2012;
- l'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001
.
Ripercorrendo a ritroso la normativa appena citata, è possibile stabilire che i destinatari dell'obbligo di fatturazione sono quelli risultanti dall'unione dei soggetti individuati da tutti i provvedimenti richiamati.
In estrema sintesi, è pertanto possibile stabilire che i destinatari dell’obbligo di fatturazione sono:
1) i soggetti di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative; le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo; le Regioni; le Province; i Comuni; le comunità montane e loro consorzi e associazioni; le istituzioni universitarie; gli Istituti autonomi case popolari; le Camere di Commercio e loro associazioni; tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali; le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale; le Agenzie previste dal D.Lgs. n. 300/1999; l’ARAN; il CONI;
2) i soggetti di cui all’art. 1, comma 2, legge n. 196/2009: gli altri soggetti indicati a fini statistici dall’ISTAT nell’elenco pubblicato annualmente entro il 30 settembre;
3) i soggetti di cui all’art. 1, comma 209, legge n. 244/2007: le amministrazioni autonome.

La circolare, infine, riepiloga le date di decorrenza dell’obbligo:
- 6 dicembre 2013- Tutte le amministrazioni, su base volontaria e sulla base di specifici accordi con tutti i propri fornitori;
- 6 giugno 2014 - Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale, individuati come tali nell’elenco ISTAT;
- 31 marzo 2015 - Tutte le rimanenti amministrazioni, incluse quelle individuate come amministrazioni locali nell’elenco ISTAT.
Il testo della circolare viene riportato nei Riferimenti normativi.

. Se vuoi scaricare l’elenco delle Amministrazioni pubbliche dal sito dell’ISTAT, clicca QUI.


LA FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA PRIVATI

1. 21 APRILE 2015 - Fattura elettronica tra privati - Semplificazioni ed operazione trasparenza - Dal Consiglio dei Ministri approvato un nuovo decreto legislativo

Il Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2015 ha approvato, in esame preliminare, tre decreti attuativi della riforma fiscale (legge delega n. 23 del 2014) che ora passano alle Camere per il prescritto parere. Si tratta:
1) del decreto legislativo sulla trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori elettronici (fatturazione elettronica);
2) del decreto concernente misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese;
3) del decreto recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente.

Il primo decreto legislativo introduce misure volte ad incentivare, mediante la riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, l’utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, nonché di adeguati meccanismi di riscontro tra la documentazione in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e le transazioni effettuate, potenziando i relativi sistemi di tracciabilità dei pagamenti, nonché a prevedere specifici strumenti di controllo relativamente alle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici.
La misura si rivolge a tutti i soggetti passivi IVA e introduce incentivi, in termini di riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili, a vantaggio delle imprese che la utilizzano.
Il provvedimento è in linea con l’impostazione dell’Ocse, secondo cui il fisco deve trasformarsi da verificatore ex post a soggetto che facilita gli adempimenti fiscali sfruttando le leve della tecnologia.
L’utilizzo della fatturazione elettronica è facoltativo.
Il decreto prevede, in via opzionale, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate di tutte le fatture emesse e ricevute. Si potrà quindi disporre di un lasso di tempo congruo per predisporre l’infrastruttura tecnologica.
Per agevolare le imprese nell’uso del nuovo strumento telematico l’Agenzia delle Entrate renderà disponibile gratuitamente, a decorrere dal 1° luglio 2016, il servizio base per la predisposizione del file contenente i dati della fattura e il suo invio.

Le regole tecniche e i termini per la trasmissione telematica delle fatture secondo principi di semplificazione, economicità e minimo aggravio per i contribuenti sono definite con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Importanti novità riguardano anche le modalità nuove e semplificate per i controlli fiscali (che saranno dettagliate con un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze).
I controlli potranno essere effettuati, anche ‘da remoto’, riducendo così gli adempimenti dei contribuenti ed evitando di ostacolare il normale svolgimento delle attività.
Viene poi esclusa la duplicazione nella richiesta di dati.

Per tutti i soggetti che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi (essenzialmente il settore del commercio) è prevista la facoltà di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi, in sostituzione degli obblighi di registrazione.
L’opzione ha effetto per cinque anni e si estende di quinquennio in quinquennio.
In sostanza si tratta del superamento dello scontrino a fini fiscali. Resta comunque fermo l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente (necessaria ad esempio per attivare una garanzia, o per dimostrare un avvenuto acquisto).

Per i gestori dei distributori automatici la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati è obbligatoria.

Per i soggetti che scelgono di avvalersi della fatturazione elettronica vengono meno gli obblighi di comunicazione relativi al cosiddetto ‘spesometro’ e alle ‘black lists’. Inoltre, beneficiano di rimborsi Iva più veloci.
(Fonte: Sito del Governo)

. Se vuoi accedere al sito del Governo italiano, clicca QUI.


Qualche dettaglio in più

Il decreto, già dal prossimo anno, prevede che l’Agenzia delle Entrate metta a disposizione per tutti un servizio gratuito per la generazione e trasmissione delle fatture elettroniche.
Inoltre, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2016, per particolari categorie di contribuenti, presumibilmente le piccole imprese e professionisti (sarà un decreto del MEF a stabilirlo), è prevista l’istituzione di un servizio gratuito che, oltre alla generazione e trasmissione delle fatture, comprende anche la conservazione sostitutiva (art. 1, commi 1 e 2).
Questo servizio, completamente gratuito, peraltro, si renderà applicabile per tutte le fatture elettroniche emesse, a prescindere dalla tipologia di cliente. Pertanto il servizio potrà includere sia le fatture elettroniche emesse nei confronti della Pubblica amministrazione sia le fatture elettroniche emesse nei confronti di altre imprese.

Inoltre, dal 1° gennaio 2017, per chi sceglie liberamente di aderire alla fatturazione elettronica per la certificazione di tutti i corrispettivi, unitamente alla scelta di trasmettere i dati della fatture ricevute dai propri fornitori, secondo delle modalità da definire (art. 1, commi 3 e 4), il decreto prevede una serie di incentivi:
1) soppressione dell’obbligo di comunicare i dati delle fatture ricevute ed emesse nei confronti delle imprese ovvero di comunicare i dati delle operazioni effettuate nei confronti dei consumatori finali di importo superiore a 3.600 euro (c.d. "spesometro");
2) soppressione dell’obbligo di comunicare le operazioni effettuiate con soggetti residenti in Paesi presenti nella black list, se di importo complessivo superiore a 10.000 euro;
3) eliminazione dell’obbligo di comunicazione degli elenchi INTRASTAT Servizi;
4) velocizzazione dei rimborsi IVA che devono essere operati entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione.

Sempre dal 1° gennaio 2017, per i commercianti al minuto è prevista, inoltre, la possibilità di optare, con vincolo quinquennale, per la trasmissione telematica dei corrispettivi tramite sistemi altamente tecnologici che, oltre a garantire l’immodificabilità dei dati registrati e trasmessi, consentano l’effettuazione dei pagamenti tramite carte di debito e di credito.
In questo caso, oltre all’abrogazione dell’obbligo di emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale e l’obbligo di registrazione dei corrispettivi, sono previste, in quanto compatibili, anche i vantaggi previsti per chi sceglie di inviare le fatture elettroniche emesse e ricevute, quale, ad esempio, l’invio dei dati dello "spesometro".

In ultima analisi, a decorrere dal 1° gennaio 2017, solo per alcune tipologie di soggetti IVA di minori dimensioni, la scelta di inviare le fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso il sistema di interscambio dell’Agenzia delle Entrate, ovvero, di memorizzare e tramettere telematicamente i corrispettivi secondo le modalità, consente di ottenere ulteriori benefici rispetto a quelli visti nelle righe che precedono.
In questo caso, infatti, l’impresa che aderisce a questo sistema di tutoraggio fiscale potrebbe scaricare dal cassetto fiscale gli elementi utili per la liquidazione periodica dell’IVA per la presentazione della dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto e, inoltre, verrebbe esonerato:
a) dall’obbligo di registrazione delle fatture emesse e ricevute;
b) dall’obbligo di apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione IVA per il rimborso dei crediti
.


2. 18 AGOSTO 2015 - Pubblicato il D.Lgs. n. 127 del 2015

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2015, il Decreto legislativo 5 agosto 2015 , n. 127, recante "Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23".
Il provvedimento conferma le agevolazioni rivolte ai soggetti passivi IVA che adottino in via facoltativa la fatturazione elettronica nei rapporti tra privati.
In particolare:
- si introduce, in via opzionale a decorrere dal 1° gennaio 2017, la possibilità di invio telematico all’Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute mediante il Sistema di Interscambio;
- si prevede la messa a disposizione da parte dell’Agenzia, a decorrere dal 1° luglio 2016, di un servizio base per la predisposizione del file contenente i dati della fattura elettronica, il suo invio e la conservazionesostitutiva;
- si introducono modalità nuove e semplificate per i controlli fiscali che potranno essere effettuati, anche “da remoto”, riducendo così gli adempimenti dei contribuenti ed evitando di ostacolare il normale svolgimento delle attività.

Per i soggetti che scelgono di avvalersi della fatturazione elettronica vengono meno gli obblighi di comunicazione relativi allo spesometro, alle operazioni black-list e quelle connesse ai contratti di leasing.
Le principali novità, in seguito all’accoglimento delle osservazioni parlamentari, riguardano un maggior coinvolgimento delle associazioni di categoria nell’ambito di forum nazionali sulla fatturazione elettronica, nei processi per la definizione delle regole tecniche, delle modalità e dei termini per la trasmissione telematica delle fatture.
Un’altra novità riguarda i gestori di distributori automatici per i quali la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi è obbligatoria. Si prevede che nella stesura del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sulla definizione dei tracciati informativi, degli standard di sicurezza e delle tecniche di hardware saranno adottate soluzioni che consentiranno di non incidere sull’attuale funzionamento degli apparecchi distributori e di garantire, nel rispetto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli apparecchi automatici, la sicurezza e l’inalterabilità dei dati dei corrispettivi.


3. 1° LUGLIO 2016 - Fatturazione elettronica tra privati - Pronto il software delle Entrate di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche tra privati - Al via la fase transitoria

L’Agenzia delle Entrate ha rispettato i tempi, dando concreta attuazione alle indicazioni del D.Lgs. n. 127/2015 sulla fatturazione elettronica tra privati.
Dal 1° luglio 2016, infatti, è stato reso disponibile il servizio gratuito di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche tra privati.
I contribuenti titolari di partita IVA potranno, dunque, utilizzare una specifica applicazione web.
Il software può essere utilizzato sia per l’emissione (obbligatoria) della fattura elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione, ma anche per l’emissione facoltativa dei documenti nei confronti degli operatori privati.
I contribuenti potranno accedere all’applicazione tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate utilizzando le credenziali Entratel o Fisconline fornite agli utenti dei servizi telematici.
L’applicazione, però, non è ancora definitiva in quanto è stato dato l’avvio ad una fase transitoria relativa al periodo 1° luglio-31 dicembre 2016.
In questo periodo l’utente potrà scegliere - utilizzando il nuovo applicativo - se inviare una fattura verso le Pubbliche Amministrazioni o una fattura verso privati.
La nuova applicazione è stata progettata per permettere agli utenti, attraverso pochi passaggi guidati, di creare, visualizzare e salvare le fatture elettroniche e di scegliere quando e come inviarle ai propri clienti.
Per la trasmissione delle fatture, dal 1° gennaio 2017, i fornitori di beni e servizi potranno scegliere anche il Sistema di Interscambio, al momento obbligatorio per i fornitori della Pubblica Amministrazione. Infatti, a partire dall’anno prossimo il Sistema di interscambio aprirà alla fatturazione tra privati, come opzione facoltativa.
Infine, il servizio che permette di conservare a norma le fatture elettroniche, sia quelle emesse che quelle ricevute, purché rispettino il formato XML della fattura elettronica.
A breve verranno messi a disposizione i servizi con cui i contribuenti potranno scegliere di memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi giornalieri a partire dal 1° gennaio 2017.

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4. GENNAIO 2018 - Legge di bilancio 2018 - Fattura elettronica estesa a tutti i soggetti IVA - Si parte da luglio 2018

La Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (legge di bilancio 2018), prevede nuove disposizioni in materia di fatturazione elettronica.
Dal 1° gennaio 2019 le fatture relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi tra soggetti residenti o stabiliti o identificati in Italia, devono essere emesse esclusivamente con fatture elettroniche e veicolate attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).
Il predetto obbligo è anticipato al 1° luglio 2018 relativamente alle:
- cessioni di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
- prestazioni rese da soggetti subappaltatori / subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori/servizi/forniture stipulato con una Pubblica amministrazione con indicazione del relativo codice CUP/CIG.
In caso di emissione della fattura con modalità diverse da quelle sopra descritte, la fattura si intende non emessa e sono applicabili le sanzioni di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 471/97.
Contestualmente dal 1° gennaio 2019 sarà abrogato lo spesometro.

Le disposizioni in materia di fatturazione elettronica previste nella L. n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) rientrano tra le misure mirate ad aumentare la capacità dell’amministrazione di prevenire e contrastare efficacemente l’evasione fiscale e le frodi IVA. ABR> Il nuovo obbligo di fatturazione elettronica riguarda tutti i soggetti IVA e scatterà dal 1° gennaio 2019.
In particolare il comma 909 prevede che per razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, siano emesse esclusivamente fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, e le relative variazioni, effettuate tra soggetti: residenti, stabiliti; identificati nel territorio dello Stato.
Per tale obbligo, gli operatori economici possono avvalersi di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio.
Sono esonerati da tali disposizioni solo i soggetti che operano in regime di vantaggio e coloro che applicano il regime forfettario.

Fattura elettronica da luglio 2018: via libera dell’UE

Previsto inoltre che dal 1º luglio 2018, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi obbligatorie per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.
Fattura elettronica obbligatoria dal 1° luglio 2018 e fino al 31 dicembre 2021: l’Italia ottiene il via libera da parte dell’Unione Europea.
La decisione di esecuzione UE 2018/593 datata 16 aprile 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L99 del 19 aprile 2018, autorizza l’Italia ad introdurre la misura speciale di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.
In sostanza, in base a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2018, l’Italia potrà ufficialmente introdurre dal 1° luglio 2018 per il settore carburanti e dal 1° gennaio 2019 per tutte le operazioni tra privati l’obbligo di fatturazione elettronica.
L’autorizzazione viene concessa in via temporanea fino al 31 dicembre 2021 e le fatture elettroniche viaggeranno tramite il sistema SdI.

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5. APRILE 2018 - ACQUISTO CARBURANTE: Detrazione IVA acquisto carburanti e lubrificanti. Mezzi di pagamento ritenuti idonei.

Dal 1° luglio 2018 la detrazione dell’IVA relativa all’acquisto o all’importazione di carburanti e lubrificanti per autotrazione è subordinata all’avvenuto pagamento tracciato dell’acquisto ai sensi di quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2018.
Con il Provvedimento Direttoriale n. 73203 del 4 aprile 2018, l’Agenzia delle Entrate ha previsto che sono considerabili validi strumenti di pagamento tracciati:
- gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali;
- i pagamenti elettronici (articolo 5 D.Lgs. 82/2005), tra i quali, a titolo meramente esemplificativo: l’addebito diretto, il bonifico bancario o postale, il bollettino postale, le carte di debito, di credito, prepagate ovvero gli altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.

Si ricorda che l’obbligo di effettuare il pagamento con mezzi tracciati si muove unitamente a quello che prevede, sempre a decorrere dal prossimo 1° luglio, che le cessioni di carburante dovranno essere accompagnate da una fatturazione elettronica.
L’obbligo, a quanto ad oggi noto, riguarderà sia le cessioni effettuate presso i distributori stradali, che quelle effettuate - ad esempio - da un grossista ad una azienda che ha la propria cisterna di carburante interna (è il caso anche delle aziende agricole), ovvero ad un consorzio di acquisto che si rifornisce per i propri aderenti (tipicamente autotrasportatori).
Tale fattura elettronica, dunque, dovrà ulteriormente essere completata con il pagamento tracciato secondo le modalità sopra descritte.

. Se vuoi scaricare il testo del provvedimento 73203/2018, clicca QUI.


6. APRILE 2018 - FATTURAZIONE ELETTRONICA - Dall’Agenzia delle Entrate le regole tecniche per l’emissione, la gestione e la conservazione - Disponibile un software e un App dedicata

Un'App, una procedura web e un software. Sono questi gli strumenti che l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti per predisporre e trasmettere le fatture elettroniche.
Per agevolare il debutto della fatturazione elettronica, che interesserà anche i privati a partire dal 1° gennaio 2019, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta, con un provvedimento attuativo ed una circolare entrambi datati 30 aprile 2018, a delineare le regole da seguire per agire correttamente, grazie alla messa a disposizione dei contribuenti di diverse modalità di scelta per la trasmissione e di servizi dedicati.

1) Provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018
Il provvedimento definisce le regole tecniche per la corretta emissione, variazione, trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, utilizzando il Sistema di Interscambio (SdI), oltre che per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere.
In altri termini, con il provvedimento vengono definite nel dettaglio le modalità di applicazione dell’e-fattura e viene annunciato anche il debutto di una particolare applicazione, di una procedura web e di un software da installare sul proprio PC, che verranno messi a disposizione gratuitamente dal Fisco. Si potranno, ovviamente, utilizzare anche software privati, conformi alle specifiche tecniche predefinite.
Nelle motivazioni del provvedimento viene, peraltro, precisato che, per le fatture elettroniche da inviare alla Pubblica Amministrazione, restano valide le vigenti regole tecniche previste dal decreto ministeriale n. 53 del 2013.

2) Circolare n. 8/E del 30 aprile 2018
Nella circolare n. 8/E/2018 – avente ad oggetto "Legge 27 dicembre 2017, n. 205 - novità in tema fatturazione e pagamento delle cessioni di carburanti" - vengono, invece, forniti i primi chiarimenti sulla base delle richieste rappresentate dagli operatori nel corso dei diversi incontri di coordinamento a livello ministeriale.
Il documento di prassi specifica, in particolare, le ultime novità in tema di fatturazione e pagamento per la cessione di carburanti interessati dall’e-fattura a partire dal prossimo luglio.

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7. Dal 1° Luglio 2018 ABOLITA LA SCHEDA CARBURANTI

Con effetto dal 1° luglio 2018, la L. n. 205/2018ì (legge di Bilancio 2018), ha previsto una specifica disciplina per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori. A fronte, infatti, dell’abolizione della scheda carburante, è stato introdotto l’obbligo di emissione della fattura elettronica, fermo restando che per la detraibilità dell’IVA e la deducibilità del costo sarà altresì necessario effettuare i relativi pagamenti mediante modalità tracciabili.
Dal 1° luglio 2018, al fine di contrastare con maggiore efficacia l’evasione e le frodi nel settore della commercializzazione e distribuzione di carburanti, i soggetti passivi IVA non dovranno più tenere la scheda carburante, in quanto gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione saranno documentati obbligatoriamente mediante fattura elettronica, fermo restando che per la detraibilità dell’IVA e la deducibilità del costo sarà altresì necessario effettuare i relativi pagamenti mediante modalità tracciabili.
In sostanza, dall’attuale esonero di tenuta della scheda carburante, previsto per gli operatori che acquistano carburante per autotrazione esclusivamente mediante mezzi di pagamento tracciabili (carte di credito, bancomat e carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione all’Anagrafe tributaria), si passerà all’abolizione tout court della scheda carburante.


8. CESSIONE CARBURANTI - Dal 1° luglio 2018 scatta l’obbligo di trasmissione dei corrispettivi

L’obbligo di fatturazione elettronica generalizzato, introdotto dalla legge di Bilancio 2018, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2019, è anticipato al 1° luglio 2018 per le cessioni di carburante.
La L. n. 205/2018ì (legge di Bilancio 2018), all'art. 1, commi 909, 916, 917, ha introdotto un nuovo adempimento, che sarà effettivo a decorrere dal 1° luglio 2018, contemporaneamente all’obbligo di fatturazione elettronica delle cessioni di carburante. Si tratta dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi delle cessioni di carburante.
Oggetto della comunicazione sono i corrispettivi giornalieri che derivano da cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.
Tale comunicazione riguarderà soltanto le cessioni:
- di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburante per motore;
- che non hanno costituito oggetto di fatturazione (elettronica o cartacea);
- la cui erogazione è avvenuta unicamente mediante distributori automatici dotati di particolari caratteristiche.

Anche al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi dei contribuenti, il Provvedimento 28 maggio 2018, Prot. 106701, emanato congiuntamente dai direttori dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dell’Agenzia delle Entrate, ha previsto:
- le informazioni da trasmettere;
- i soggetti obbligati;
- i termini per la trasmissione telematica;
- le regole tecniche
.

L’obbligo della comunicazione riguarda i soggetti passivi IVA che gestiscono impianti di distribuzione appartenenti ad una ben individuata categoria.
In un’ottica di introduzione graduale dell’adempimento, gli impianti di distribuzione interessati dalla normativa sono per il momento solo quelli:
- stradali di benzina e gasolio ad elevata automazione,
- in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self service prepagato
.
Inoltre, gli impianti devono essere muniti di:
- sistemi automatizzati di telerilevazione dei dati di impianto,
- terminali per il pagamento tramite accettatore di banconote e moneta elettronica (bancomat, carte di credito, prepagate, etc.),
- sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di carico e di scarico delle quantità di carburante
.
La comunicazione deve essere compilata con periodicità mensile e trasmessa entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.

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9. 13 GIUGNO 2018 - Fatturazione elettronica: definite le regole per conferire le deleghe agli intermediari

Con provvedimento del 13 giugno 2018, Prot. n. 117689, l’Agenzia delle Entrate ha conferito le deleghe relative all’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica.
Con tale provvedimento, l’Agenzia delle Entrate ha definito le regole per conferire le deleghe agli intermediari per l’utilizzo dei servizi legati alla fatturazione elettronica.
Si tratta, in particolare, dei servizi:
- di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”;
- di “Registrazione dell’indirizzo telematico”.
La delega può essere conferita direttamente, utilizzando le funzionalità rese disponibili a favore degli utenti Entratel/Fisconline, oppure tramite la presentazione del modulo di delega presso un qualsiasi Ufficio territoriale delle Entrate.

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10. 14 GIUGNO 2018 - Fatturazione elettronica tra privati - Da Confindustria una circolare con le prime indicazioni operative

Confindustria ha pubblicato sul proprio sito internet una circolare di approfondimento relativa all'obbligo di fatturazione elettronica tra privati, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018.
Il documento, in particolare, analizza il processo di emissione, trasmissione e ricezione di una fattura elettronica al fine di fornire alle imprese associate un utile vademecum operativo.

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11. 28 GIUGNO 2018 - CESSIONE CARBURANTI - Slitta al 1° gennaio 2019 l'obbligo di fatturazione elettronica

Con il DECRETO-LEGGE 28 giugno 2018, n. 79, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 2018, viene prorogato al 1° gennaio 2019 il termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante.

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IL PUNTO DELLA SITUAZIONE - Avvio - Soggetti obbligati e soggetti esclusi

La fatturazione elettronica, obbligatoria dal 2014, era prevista solo nei rapporti tra privati e Pubblica Amministrazione.
Il Governo Gentiloni ha inserito un provvedimento nella Legge di Bilancio 2018, che ha introdotto l'obbligo della fattura elettronica tra privati, ossia l'emissione di questo documento da un professionista o un'impresa nei confronti di un altro (B2B). I soggetti coinvolti nella transazione commerciale sono quindi titolari di Partita Iva.

La fattura elettronica, in sintesi, è una fattura in formato digitale.
Inserita nel nostro ordinamento dalla legge finanziaria del 2008 nel rispetto della normativa comunitaria, dal 6 giugno 2014 è obbligatoria quando si deve fatturare alla Pubblica Amministrazione.
Trattasi di un documento elettronico formato XML, nel rispetto degli standard tecnici stabiliti da SOGEI, il cui contenuto deve restare inalterato nel tempo.

Fatturazione elettronica P.A.
La fatturazione elettronica pubblica obbligatoria è prevista nei rapporti intercorrenti tra il soggetto che fornisce un suo prodotto o servizio e la Pubblica Amministrazione destinataria della fattura.
Affinché si realizzi la fatturazione obbligatoria per la P.A, questa è tenuta a comunicare al proprio fornitore un codice univoco formato da lettere e numeri (codice ufficio) che deve essere indicato sulla fattura elettronica insieme a tutti i dati di rilievo fiscale, tra cui: Partita IVA, indirizzo e data del documento.
Compilata la fattura essa deve deve essere sottoscritta con firma digitale da parte del soggetto emittente per garantire la P.A sulla sua provenienza.
Dopo la firma la fattura passa attraverso il Sistema di Interscambio, obbligatorio per tutte le fatture emesse nei confronti della P.A, che verifica la correttezza del formato della fattura ricevuta e la completezza dei dati in essa inseriti.
Effettuati questi controlli, grazie alla presenza del codice univoco, il Sistema di Interscambio invia la fattura alla Pubblica Amministrazione che, dopo controlli specifici, procede al pagamento.

Fatturazione elettronica tra privati
La fattura elettronica tra privati è una semplice fattura che viene emessa, ricevuta, firmata e conservata in modalità digitale o, detto in altro modo, in formato elettronico atto a garantire la veridicità della sua provenienza, la correttezza del contenuto e la sua leggibilità, dal momento della sua emissione fino alla sua conservazione (10 anni), come disciplinato dettagliatamente dall'art. 21, comma 3 del D.P.R. 633/1972.
La fattura elettronica tra privati deve essere emessa quando chi emette o riceve la fattura è un operatore economico munito di partita IVA (B2B).
Essa pertanto non deve essere confusa con quella B2C (Business to Consumer), prevista nei casi in cui chi emette la fattura è una ditta, un'impresa o una società nei confronti di un privato cittadino.

Da giugno 2014 la fattura elettronica è obbligatoria per tutti coloro che sono in possesso di partita IVA nei rapporti commerciali con la Pubblica Amministrazione.
Agenzia delle Entrate e Sogei hanno elaborato un sistema gratuito per le fatture elettroniche della PA, che si chiama Sistema di interscambio (SdI) e che può essere utilizzato dalla PA e dalle società, imprese e professionisti che emettono e ricevono le fatture elettroniche, nel rispetto dei modelli standardizzati dell'Agenzia delle Entrate (XML).
Questo sistema ha dato esiti talmente positivi che gli stessi standard verranno applicati alla fatturazione elettronica tra privati (B&B).

Dal 1° gennaio 2017 la fattura elettronica B2B è stata facoltativa.
Dal 1° luglio 2018 la fatturazione elettronica è diventata obbligatoria nei seguenti casi:
- cessioni di benzina o gasolio utilizzati come carburanti per motori (per i quali, sempre dal 1 luglio scatta altresì l'obbligo della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi delle cessioni);
- prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti, all'interno di un contratto di appalto lavori, servizi o forniture all Pubblica Amministrazione
.
Dal 1 luglio 2018 la scheda carburante è stata abolita, per cui, gli acquisti carburante da parte dei soggetti Iva:
- dovranno essere documentati con fattura elettronica, a meno che l'acquisto non sia effetuato per ragioni diverse dall'esercizio di impresa, arte e professione; e
- i pagamenti potranno essere effettuati solo con carte di credito, bancomat o prepagate
.

L’obbligo di fatturazione elettronica è anticipato al 1° luglio 2018 per le fatture emesse per:
- cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori a soggetti passivi Iva [obbligo poi rinviato al 1° gennaio 2019 ];
- prestazioni di servizi rese da subappaltatori e subcontraenti nell’ambito di appalti pubblici
.
Dal 1° settembre 2018 è diventata obbligatoria l’emissione della fattura elettronica per il tax free shopping. L’obbligo riguarderà gli acquisti di beni:
- da parte di viaggiatori extra UE;
- di importo superiore a 155 Euro al lordo dell’IVA;
- per uso personale o familiare;
- da trasportarsi fuori dal territorio doganale comunitario nei bagagli personali
.

La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo diffuso della fatturazione elettronica sia nelle relazioni commerciali tra soggetti passivi Iva privati (aziende e professionisti con P.Iva) sia verso i consumatori finali.
Dal 1° gennaio 2019 per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato XML già in uso per la FatturaPA.

Soggetti obbligati e non alla fatturazione elettronica
La fatturazione elettronica dal 1°gennaio 2019 sarà obbligatoria per moltissime imprese e partite IVA, ma tecnicamente non per tutti.
Dal 1° gennaio 2019 l’obbligo di emissione di fatture elettroniche mediante il sistema di interscambio SdI fornito dall’Agenzia delle Entrate viene esteso a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti privati (partite IVA e consumatori finali):
- residenti;
- stabiliti;
- identificati nel territorio dello Stato.

Gli utenti coinvolti nel processo di fatturazione elettronica sono:
- gli operatori economici, cioè i fornitori di beni e servizi verso le PA, obbligati alla compilazione/trasmissione delle fatture elettroniche e alla conservazione a norma. Va precisato che le fatture emesse dagli intermediari per la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi e per la riscossione mediante modello F24 sono, al momento, derogate dagli obblighi;
- le Pubbliche Amministrazioni, che devono effettuare una serie di operazioni collegate alla ricezione della fattura elettronica;
- gli intermediari (banche, Poste, altri intermediari finanziari, intermediari di filiera, commercialisti, imprese ICT), vale a dire soggetti terzi ai quali gli operatori economici possono rivolgersi per la compilazione/trasmissione della fattura elettronica e per la conservazione a norma. Possono servirsi degli intermediari anche le PA per la ricezione del flusso elettronico dei dati e per l’archiviazione sostitutiva.

ATTENZIONE: l’introduzione dell’obbligo della fatturazione elettronica tra privati non elimina del tutto l’utilizzo delle fatture analogiche (cartacee) in alcuni specifici casi.
I soggetti NON obbligati all’emissione di fatture elettroniche secondo la normativa sono:
- coloro che applicano il regime forfettario (commi 54-89, art. 1, legge 190/2014);
- coloro che applicano il regime dei minimi o regime di vantaggio (commi 1 e 2, art. 27, decreto legge 98/2011);
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di non residenti, comunitari ed extra comunitari
.

ATTENZIONE: i soggetti esclusi sono esonerati dalla sola EMISSIONE di fatture elettroniche; questo vuol dire che ad esempio i soggetti che applicano il regime forfettario dovranno in realtà attrezzarsi comunque per ricevere le fatture elettroniche.
Inoltre, ci si aspetta che molto rapidamente anche i soggetti esclusi aderiscano alla fatturazione elettronica B2B e B2C visto che presto diventerà uno standard.

. Se vuoi approfondire l’argomento dal sito dell'Agenzia delle entrate, clicca QUI.


APPROFONDIMENTI

1. APRILE 2014 - FATTURAZIONE ELETTRONICA NEGLI APPALTI PUBBLICI – Nuova direttiva europea

E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 133/1 del 6 maggio 2014, la DIRETTIVA 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici.
La «fattura elettronica» è una fattura che è stata emessa, trasmessa e ricevuta in un formato elettronico strutturato che ne consente l'elaborazione automatica ed elettronica. La presente direttiva si applica alle fatture elettroniche emesse a seguito dell'esecuzione di contratti a cui si applicano la direttiva 2009/81/CE, la direttiva 2014/23/UE, la direttiva 2014/24/UE o la direttiva 2014/25/UE.
La presente direttiva non si applica alle fatture elettroniche emesse a seguito dell'esecuzione di contratti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/81/CE, qualora l'aggiudicazione e l'esecuzione del contratto siano dichiarate segrete o debbano essere accompagnate da speciali misure di sicurezza secondo le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti in uno Stato membro e a condizione che lo Stato membro stesso abbia determinato che gli interessi essenziali in questione non possono essere garantiti da misure meno restrittive.
La Commissione richiede che la norma europea sulla fatturazione elettronica rispetti almeno i criteri seguenti:
• sia tecnologicamente neutrale,
• sia compatibile con le norme internazionali pertinenti in materia di fatturazione elettronica,
• tenga conto dell'esigenza di tutela dei dati personali conformemente alla direttiva 95/46/CE, di un approccio basato sulla tutela dei dati fin dalla progettazione e dei principi di proporzionalità, minimizzazione dei dati e limitazione delle finalità,
• sia coerente con le corrispondenti disposizioni della direttiva 2006/112/CE,
• consenta l'istituzione di sistemi di fatturazione elettronica pratici, di facile uso, flessibili ed efficienti in termini di costi,
• tenga conto delle esigenze specifiche delle piccole e medie imprese nonché delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori sub-centrali,
• sia adeguata all'utilizzo nelle transazioni commerciali tra imprese
.

Gli Stati membri dovranno adottare, pubblicare e applicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 27 novembre 2018.

. Per scaricare il testo della direttiva europea, cliccate QUI.


2. 22 OTTOBRE 2014 - FATTURAZIONE ELETTRONICA - Infocamere lancia un nuovo portale a sostegno delle imprese

Dal 22 ottobre 2014 è online il nuovo servizio base di fatturazione elettronica espressamente dedicato alle piccole e medie imprese iscritte alle Camere di Commercio che abbiano rapporti di fornitura con le Pubbliche Amministrazioni.
Il nuovo servizio, che nasce dal rapporto di collaborazione tra Agenzia per l’Italia digitale ed Unioncamere, è rivolto a tutti i piccoli fornitori della P.A., senza oneri per le imprese e consente di avere un supporto operativo per l’emissione e la completa gestione di un numero limitato di fatture nell’arco dell’anno.
Sul portale le imprese troveranno tutte le informazioni sulla fatturazione elettronica, sui tempi, modi e vantaggi del processo di semplificazione.
Al servizio si accede previo riconoscimento del titolare dell'impresa tramite la Carta Nazionale dei Servizi (CNS), strumento introdotto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) per l'accesso telematico ai servizi della P.A., consentendo la compilazione del documento contabile, l'individuazione della P.A. destinataria, la firma digitale, l'invio e relativa conservazione a norma.

. Se vuoi accedere al portale, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare delle slide illustrative sulle modalità di utilizzo del portale, clicca QUI.


3. 27 OTTOBRTE 2014 - LA FATTURAZIONE ELETTRONICA - Obbligo anche da parte degli Ordini professionali - Nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in risposta ad un quesito posto dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e egli Odontoiatri, con Nota del 27 ottobre 2014, Prot. 1858, ha ribadito che, tra i destinatari dell'obbligo di fatturazione elettronica devono ritenersi incluse le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e conseguentemente tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali.
Di conseguenza, secondo il Ministero dell'economia, sia la Federazione che gli Ordini provinciale dei Medici Chirurghi e egli Odontoiatri siano inclusi tra i destinatari dell'obbligo in questione.
Il Ministero ricorda anche che la decorrenza di tale obbligo, inizialmente individuata dall'art. 6. comma 3, del decreto n. 55 del 3 aprile 2013è stata fissata al 31 marzo 2015, dall'art. 25, comma 1, del D.L. n. 66/2014, convertito dalla L. n. 89/2014.
Il testo della nota ministeriale viene riportato nei Riferimenti normativi.


11 FEBBRAIO 2015 - Nota informativa del CNDCEC

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC), nella nota informativa n. 5/2015 dell’ 11 febbraio 2015, torna ad occuparsi dell’applicabilità degli obblighi relativi alla fatturazione elettronica nei confronti degli Ordini professionali.
Facendo seguito alla precedente informativa n. 19/2014 del 2 ottobre 2014, la nota evidenzia che ancorché il Consiglio nazionale si fosse espresso in senso contrario, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con nota del 27 ottobre 2014, Prot. 1858, indirizzata alla Federazione degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, ha chiarito che gli Ordini professionali sono inclusi tra i destinatari dell’obbligo di fatturazione elettronica, stabilito dall’art. 1, comma 209, legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008).

. Se vuoi scaricare il testo della nota informativa, clicca QUI.


4. 12 FEBBRAIO 2015 - PAGAMENTI ELETTRONICI - Al via il logo "pagoPA"

A decorrere dal 12 febbraio 2015 il sistema dei pagamenti della Pubblica Amministrazione ha un suo marchio distintivo che tutte le amministrazioni, gestori di pubblici servizi e prestatori di servizi di pagamento aderenti potranno utilizzare per comunicare la propria appartenenza al sistema.
L’Agenzia per l’Italia Digitale, con la circolare n. 1 del 6 febbraio 2015, ha definito le regole per il rilascio e l’uso del logo. Sarà ora più semplice per tutti riconoscere immediatamente dove poter utilizzare il sistema dei pagamenti della PA.

Ricordiamo che l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) ha provveduto ad emanare e pubblicare, ai sensi dell’articolo 5, comma 4 del Decreto Legislativo n. 82/2005 (“Codice dell’Amministrazione Digitale”- (CAD) , le “Linee Guida per l'effettuazione dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi”, che definiscono l’architettura e le modalità operative che governano il “Sistema dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi”.
Come previsto dalle Linee Guida, l’Agenzia per l’Italia Digitale ha predisposto un logo atto ad identificare il Sistema e ad individuarne i players aderenti, sia essi enti creditori (pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi) che prestatori di servizi di pagamento (banche, poste e altri PSP).
Pertanto, l’Agenzia per l’Italia Digitale ha realizzato e registrato il logo “pagoPA”, al fine di garantire allo stesso logo una tutela a livello nazionale.

L’Agenzia per l’Italia Digitale concede in uso il logo ai soggetti che abbiano aderito al Sistema, e segnatamente:
a) alle pubbliche amministrazioni che abbiano sottoscritto con l’Agenzia per l’Italia Digitale un protocollo di adesione al Sistema;
b) alle pubbliche amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi che abbiano inviato all’Agenzia per l’Italia Digitale la lettera di adesione al Sistema debitamente sottoscritta;
c) ai prestatori di servizi di pagamento che abbiano sottoscritto con l’Agenzia per l’Italia Digitale l’accordo di servizio per l’adesione al Sistema;
d) a terzi che non rientrano nelle tipologie soggettive di cui alle precedenti lett. a), b) e c) specificamente individuati.
Il testo della circolare AgID viene ripotato nei Riferimenti normativi.

. Se vuoi approfondire l’argomento e visitare il sito dell'AgID, clicca QUI.


5. 12 MARZO 2015 - FATTURAZIONBE ELETTRONICA - Nessun obbligo per gli enti no profit

Gli enti no profit, per le prestazioni erogate in base a convenzioni con la Pubblica Amministrazione, potranno continuare a certificare le somme percepite emettendo note di debito in forma cartacea, senza l'obbligo di ricorrere alla fatturazione elettronica, trattandosi di soggetti che già in precedenza non erano obbligati all’emissione di fattura.
Il chiarimento è arrivato il 12 marzo 2015 con la risposta n. 5-05002 da parte del sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze Enrico Zanetti a un question time alla Commissione Finanze della Camera.
A decorrere dal 6 giugno 2014 - si legge nella risposta scritta del sottosegretario all’Economia - i soggetti IVA che effettuano cessioni di beni (articolo 2 del D.P.R. n. 633 del 1972) e prestazioni di servizi (articolo 3 del D.P.R. n. 633 del 1972) in favore delle PP.AA. e degli Enti pubblici sono obbligati non soltanto ad emettere, ma anche a trasmettere, conservare ed archiviare le relative fatture secondo la disciplina propria della fattura elettronica.
Ciò posto, l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica verso la P.A. costituisce solo una diversa modalità di emissione della fattura, ma non incide sui presupposti per l'emissione della stessa, di cui agli articoli 1 e 6 del menzionato D.P.R. n. 633 del 1972.
In altri termini, i soggetti che prima del 6 giugno 2014, non erano tenuti ad emettere fattura verso la P.A. perché non obbligati dalla normativa vigente, anche successivamente a tale data non sono obbligati ad emettere fattura elettronica.
Questi soggetti, pertanto, potranno continuare a certificare le somme percepite in base a convenzioni con la P.A., emettendo note di debito in forma cartacea, senza l'obbligo di ricorrere alla fatturazione elettronica.

. Se vuoi scaricare il testo dell'interrogazione e della risposta n. 5-05002, clicca QUI.


6. 25 MARZO 2015 - CONSULENTI DEL LAVORO - Online il servizio fatturazione elettronica gratuita

La Fondazione Studi del Consiglio nazionale dei Consulenti del Lavoro, in vista dell’obbligo di fatturazione elettronica con la Pubblica Amministrazione dal 31 marzo, comunica che è operativa da oggi 25 marzo la piattaforma informatica con cui i consulenti del lavoro iscritti all'Ordine potranno emettere fatture elettroniche gratuitamente per sei mesi, per se stessi e per i propri clienti.
Il servizio è messo a disposizione da InfoCert per i Consulenti del Lavoro tramite la "scrivania digitale", creata dalla Fondazione Studi, a cui è possibile accedere tramite l’area riservata del portale di Categoria.
Da qui sarà possibile compilare le fatture in maniera guidata, accedere allo storico in qualsiasi momento e controllare in tempo reale lo stato di avanzamento delle fatture inviate per gestire con facilità eventuali ricicli.
La Fondazione Studi inoltre comunica che è già allo studio un'implementazione dell'accordo per la fruizione di ulteriori servizi come la creazione di PEC per clienti e praticanti e di una smart card per la firma digitale.

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7 13 MAGGIO 2015 - Nuovi chiarimenti emersi da un recente incontro

La Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della piccola e media impresa (CNA), con la circolare n. 17 del 13 maggio 2015 ha raccolto le risposte fornite ai quesiti emersi durante la videoconferenza del 16 aprile 2015, dedicata alla fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione, a cui hanno partecipato diverse sedi territoriali della CNA e rappresentanti dell’Agenzia delle entrate, SOGEI, CONSIP e Camera di Commercio.
E’ stato un appuntamento importante per conoscere le problematiche operative che le imprese incontrano nell’adempimento del nuovo obbligo normativo che, come è noto, dallo scorso 31 marzo, coinvolge tutte le pubbliche amministrazioni, incluse quelle locali.
Un momento utile di confronto volto ad analizzare i dubbi e le difficoltà delle imprese e per raccogliere le indicazioni dell’Agenzia delle entrate e di SOGEI – società informatica che ha cu-rato l’implementazione del Sistema di interscambio – presenti, entrambi, in veste di relatori. In quella occasione, sono stati, altresì, illustrati i servizi gratuiti di gestione della fatturaPA messi a disposizione da CONSIP ed Infocamere.

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8. APRILE 2019 - Le novità e gli ultimi chiarimenti sulla fatturazione elettronica tra privati -

A completamento delle indicazioni rese con il Documento di ricerca "La fatturazione elettronica tra privati: ultime novità alla luce del D.L. n. 119/2018", pubblicato il 20 dicembre 2018, la Fondazione Nazionale Commercialisti (FNC), con il presente documento, fornisce una sintesi delle ultime novità normative che hanno interessato gli obblighi di fatturazione elettronica nelle operazioni fra privati.
Si tratta, nello specifico, del Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018, n. 524526, con cui l'Agenzia ha dato attuazione alle indicazioni fornite dal Garante per la privacy, della L. 30 dicembre 2018, n. 145 (c.d. Legge di Bilancio 2019) e del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12 (c.d. "Decreto semplificazioni").
Vengono, inoltre, passati in rassegna gli ultimi chiarimenti resi dall'Agenzia delle entrate in occasione del Videoforum organizzato il 15 gennaio 2019 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, degli incontri con la stampa specializzata del 23 e 31 gennaio 2019 e del Tavolo istituzionale intrattenuto dallo stesso Consiglio Nazionale con l'Agenzia.

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PAGAMENTI DIGITALI - COMMISSIONI INTERBANCARIE SULLE OPERAZIONI DI PAGAMENTO

1. PSD - PSD2 - Le direttive europee sui pagamenti digitali

La prima direttiva europea sui servizi di pagamento, la Direttiva 2007/64/CE del 13 novembre 2007 (nota anche come “PSD - Payment services directive”), ha definito un quadro giuridico comunitario moderno e coerente per i servizi di pagamento elettronici, rispondendo ai seguenti obiettivi:
- regolamentare l'accesso al mercato per favorire la concorrenza nella prestazione dei servizi;
- garantire maggiore tutela degli utenti e maggiore trasparenza;
- standardizzare i diritti e gli obblighi nella prestazione e nell'utilizzo dei servizi di pagamento per porre le basi giuridiche per la realizzazione dell'Area unica dei pagamenti in euro (Sepa);
- stimolare l'utilizzo di strumenti elettronici e innovativi di pagamento per ridurre il costo di inefficienti strumenti quali quelli cartacei e il contante
.
La PSD è stata recepita nell'ordinamento nazionale con il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, entrato in vigore il 1° marzo 2010.

Il 13 gennaio 2016 è entrata in vigore una nuova direttiva: la Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE.
La Seconda Direttiva sui Servizi di Pagamenti (c.d. “PSD2”) mira a promuovere lo sviluppo di un mercato interno dei pagamenti al dettaglio efficiente, sicuro e competitivo rafforzando la tutela degli utenti dei servizi di pagamento, sostenendo l’innovazione e aumentando il livello di sicurezza dei servizi di pagamento elettronici.
Gli Stati membri dovranno recepire la direttiva nella legislazione nazionale entro il 13 gennaio 2018.
La nuova direttiva richiede alle banche di aprire la loro infrastruttura per i pagamenti e, su esplicita richiesta di ciascun cliente, condividere i dati su tale cliente con terze parti che possono utilizzare i dati per sviluppare servizi di pagamenti e informativi. Per questo motivo spesso si fa riferimento ai temi legati alla PSD2 con il termine di "open banking".


2. AGOSTO 2016 - Emanata la legge di delegazione europea - Delega al Governo al recepimento della direttiva sui servizi di pagamento PSD2

Un passo in avanti sul percorso di attivazione di uno standard normativo europeo in grado di favorire lo sviluppo dei pagamenti digitali in Italia e per la concretizzazione di una normativa fondamentale come la PSD2 è stato compiuto in Italia con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° novembre 2016 della, della legge 12 agosto 2016, n. 170 (Legge di delegazione europea 2015), che ha delegato il Governo al recepimento della direttiva sui servizi di pagamento PSD2.
La delega legislativa al Governo, contenuta nella legge di delegazione europea 2015, per l’attuazione della nuova direttiva sui servizi di pagamento (PSD2) e per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento sulle commissioni dei pagamenti con carta (IFR), doveva essere esercitata entro il 16 settembre 2017.
Il giorno prima del termine previsto, vale a dire venerdì 15 settembre il Consiglio dei Ministri n. 44 ha approvato in via preliminare uno schema di decreto legislativo che, intervenendo sulla normativa primaria, propone il recepimento e l’attuazione di entrambi i dispositivi europei.


3. 13 GENNAIO 2018 - PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO - Pubblicato il decreto che mette un tetto sulle commissioni interbancarie per i pagamenti con il POS - Commissioni di importo ridotto per i micropagamenti

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2018, il Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, recante “Recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonchè adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta”.
Il decreto - in vigore dal 13 gennaio 2018 - apporta modiche, essenzialmente:
- al decreto legislativo n. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB) (art. 1),
- al decreto legislativo n. 11/2010 (recante attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, c.d. PSD1) (artt. 2 e 3) e
- al decreto legislativo n. 135/2015 (recante “Attuazione dell'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità”) (art. 4).
All’articolo 5 vengono fissate le disposizioni transitorie e finali.

Questi i punti essenziali del decreto:
1) Il decreto recepisce la direttiva dell’Unione europea sui servizi di pagamento nel mercato interno (c.d. PSD 2 – Payment Services Directive) e adegua la normativa nazionale al regolamento UE relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (cosiddetto IFR – Interchange Fees Regulation).

2) Il regolamento mira ad accrescere il livello di trasparenza, concorrenza e d’integrazione del mercato europeo delle carte di pagamento, fissando un limite alle commissioni interbancarie applicate in relazione ai pagamenti basati su carte di pagamento:
- per i pagamenti tramite carta di debito e prepagata la commissione interbancaria per ogni operazione di pagamento non potrà essere superiore allo 0,2% del valore dell’operazione stessa;
- per le operazioni tramite carta di credito la commissione interbancaria per operazione non potrà essere superiore allo 0,3% del valore dell’operazione.

3) Il regolamento detta, inoltre, i requisiti tecnici e le regole commerciali uniformi, “allo scopo di rafforzare l’armonizzazione del settore e garantire una maggiore sicurezza, efficienza e competitività dei pagamenti elettronici, a vantaggio di esercenti e consumatori”.
Nello specifico, il decreto amplia i diritti degli utenti dei servizi di pagamento: chi utilizzerà POS e Bancomat beneficerà, ad esempio, di un regime di responsabilità ridotta in caso di pagamenti non autorizzati, riducendo la franchigia massima a carico degli utenti da 150,00 a 50,00 euro.
Per promuovere l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici viene poi confermato e generalizzato il divieto di applicare un sovrapprezzo per l’utilizzo di un determinato strumento di pagamento (cd. divieto di surcharge).

4) Relativamente alle commissioni interbancarie per le sole “operazioni nazionali” tramite carte di pagamento, i prestatori di servizi di pagamento saranno tenuti ad applicare, per tutti i tipi di carte (carta prepagata, carta di debito e carta di credito), commissioni di importo ridotto per i pagamenti fino a 5,00 euro rispetto a quelle applicate alle operazioni di importo pari o superiore a euro 5,00, così da promuovere l’utilizzo delle carte anche per cifre molto basse.
Inoltre, per quanto riguarda le sole “operazioni nazionali” tramite carta di debito, in via transitoria (fino al 9 dicembre 2020), i prestatori di servizi potranno applicare una commissione interbancaria non superiore all’equivalente dello 0,2% calcolato sul valore medio annuo di tutte le operazioni nazionali tramite carta di debito all’interno di ciascuno schema di carta di pagamento.
In ogni caso, per le operazioni nazionali tramite carta di debito ad uso dei consumatori di importo inferiore a euro 5, i prestatori di servizi di pagamento applicano una commissione interbancaria di importo ridotto rispetto a quelle applicate alle operazioni di importo pari o superiore a euro 5.
I commi precedenti si applicano anche alle operazioni nazionali effettuate tramite carte prepagate.

5) Vengono, inoltre, meglio precisati, secondo gli appositi criteri armonizzati Ue di cui alla PSD 2, i casi di esclusione dall’ambito di applicazione delle norme sui servizi di pagamento, ad esempio per gli strumenti a “spendibilità limitata” (in relazione alla limitatezza delle reti commerciali in cui sono utilizzabili, alla gamma molto limitata di beni e servizi o agli specifici scopi sociali).

6) Viene inoltre chiarita la possibilità di utilizzare il conto o credito telefonico anche per operazioni di pagamento effettuate nel quadro di un’attività di beneficenza oppure per l’acquisto di biglietti relativi a servizi di diversa natura (nel limite di spesa di 50 euro per singola operazione e comunque di 300 euro mensili).

7) Per quanto riguarda i controlli, il decreto designa, quali autorità nazionali competenti ad assicurare l’osservanza delle relative disposizioni di attuazione della direttiva e del Regolamento, la Banca d’Italia e, per alcune specifiche disposizioni, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM).

8) Infine, è aggiornata l’entità delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili, distinguendo tra quelle applicabili alle società o agli enti e quelle applicabile alle persone fisiche.
Nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento che disattendo le presenti disposizioni si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile.

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. Se vuoi scaricare il testo della RELAZIONE ILLUSTRATIVA allo schema di decreto (Atto di Governo n. 458), clicca QUI.


Gli strumenti di pagamento elettronico

Gli strumenti di pagamento elettronico hanno conosciuto un vero e proprio boom negli ultimi anni, tanto che ormai esistono Carte con caratteristiche molto diverse fra di loro.
Fino a qualche anno fa esisteva solamente il Bancomat. Oggigiorno invece esistono innumerevoli carte emesse dagli Istituti di Credito: carte di credito, carte di debito, carte prepagate, carte conto tascabili e altre.
E’ importante conoscere caratteristiche e funzionalità delle varie tipologie di Carte, per poter individuare e scegliere quella più adatta alle proprie esigenze.

Carta di debito
Definita anche carta di pagamento, o più comunemente Bancomat (dal nome del circuito che utilizza in Italia), questa tipologia di carta consente al titolare di utilizzare due principalmente due servizi: il prelievo di denaro presso ATM e il pagamento presso gli esercizi commerciali in possesso di apparecchio POS (Point of Sale).
La spesa viene effettuata con la formula pay now, ossia l’importo speso, o prelevato in contanti, viene addebitato immediatamente sul conto corrente o conto deposito al quale è associata la carta.
L’acquisto non è quindi possibile laddove non ci sia disponibilità della cifra in conto o l’importo superi il massimale imposto dalla carta.
Solitamente sono Carte emesse dalla Banca presso cui il titolare ha un conto corrente e, di norma, non sono applicati costi per i prelievi effettuati ai suoi sportelli, mentre per quelli presso sportelli di altre Banche è prevista una commissione (fee).

Carta di credito
Con questo strumento è possibile effettuare acquisti di importi superiori alla disponibilità effettivamente presente sul conto. Il pagamento infatti è regolato dalla formula pay later, ossia l’addebito in conto avviene in un momento successivo a quello in cui viene utilizzata la carta.
Le Carte di Credito si dividono in:
• Carte con rimborso a saldo;
• Carte con rimborso rateale (revolving);
• Carte ad opzione, con scelta della modalità di pagamento;
• Carte Multifunzione.

Le carte di credito comuni (dette “a saldo”) consentono di posticipare l’addebito alla metà del mese successivo a quello in cui viene effettuato l’acquisto; mentre le carte di credito revolving permettono di dilazionare l’addebito in più rate.
Le carte di credito "ad opzione" consentono al cliente di scegliere se rimborsare gli utilizzi effettuati con la propria carta in rate mensili (funzione revolving) oppure in un’unica soluzione senza interessi.
La scelta della modalità di pagamento in rate mensili oppure in un’unica soluzione viene effettuata ad ogni singola operazione di spesa, nel caso delle “Carte Multifunzione”, oppure mensilmente, nel caso delle “Carte con opzione mensile”.
La Carta di Credito è quasi sempre associata a un Circuito Internazionale (Visa, MasterCard, American Express,...) che ne identifica il circuito di spendibilità.
Grazie alla tecnologia con microchip, di cui sono ormai dotate tutte le Carte di Credito presenti sul mercato, le transazioni rispettano i più elevati standard di sicurezza.

Carta prepagata
E’ un sistema di pagamento elettrico collegato a un circuito di pagamento ma non al conto corrente.
Le carte prepagate di nuova generazione hanno un IBAN associato e permettono di effettuare le operazioni basiche di un conto corrente. Oltre che per effettuare i pagamenti, possono ad esempio ricevere bonifici o l’accredito dello stipendio.
Il funzionamento delle prepagate è simile a quello delle carte telefoniche: il proprietario carica sulla carta una certa somma e da questa vengono scalate le spese effettuate.
Per una questione di sicurezza, le prepagate sono particolarmente utili per effettuare pagamenti online.

PAGAMENTI EFFETTUATI CON CARTE DI DEBITO E CARTE DI CREDITO

1 OTTOBRE 2012 - Le novità introidotte dall'art. 15 del D.L. n. 179/2012 - Previsto l'obbligo del POS a decorrere dal 1° gennaio 2014

L’art. 15 del D.L. n. 179/2012 (cd. decreto sviluppo bis, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”), convertito in L. n. 221/2012, impone ai «soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali» di accettare a partire dal 1 gennaio 2014 anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito, salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione), quali gli obblighi di adeguata verifica della clientela, di registrazione nonché di segnalazione di operazioni sospette.
L’intenzione dichiarata del legislatore risiede nella volontà di aumentare i pagamenti in moneta elettronica per combattere l’evasione fiscale, al fine di garantire una maggiore tracciabilità dei pagamenti.
Già il citato D.Lgs. n. 231/2007 aveva imposto il divieto di trasferire denaro contante o titoli al portatore per somme maggiori o uguali a 1.000 euro.
A partire dal 1 gennaio 2014, dunque, i professionisti non potranno pertanto rifiutarsi di accettare dal cliente il pagamento delle proprie parcelle tramite carte di debito (dunque il diffuso circuito bancomat, ma allo stesso tempo non possono escludersi in via preventiva le ulteriori carte di debito operanti in altri circuiti quali maestro e V-pay).
Non viene fatta menzione delle carte di credito né delle carte prepagate, per cui peraltro gli accordi con gli esercenti bancari potrebbero prevedere commissioni di utilizzo diverse.
Sarà pertanto necessario dotarsi di un terminale abilitato al pagamento elettronico, il c.d. POS (point of sale), dispositivo già utilizzato presso gli esercizi commerciali, che consente di accettare pagamenti in formato elettronico, collegato con il centro di elaborazione della banca che offre il servizio e consente di autorizzare ed effettuare contestualmente in tempo reale l’addebito sul conto corrente del soggetto abilitato e l’accredito sul conto dell’esercente (ovvero il professionista).

Da sottolinerare che on viene chiarito il preciso ambito di operatività della disposizione. In primo luogo non sono previste sanzioni per il professionista che non si doti di POS e quindi non sia in grado di accettare pagamenti in formato elettronico con carte di debito.
Il comma 5 dell’art. 15 del D.L. n. 179/2012, inoltre, affida ad un decreto interministeriale la disciplina degli eventuali importi minimi, modalità e termini di attuazione, nonché l’eventuale estensione degli obblighi ad ulteriori di strumenti elettronici di pagamento.


2 GENNAIO 2014 - I contenuti del D.I. 24 gennaio 2014 - POS obbligatorio per professionisti ed imprese dopo il 30 giugno 2014

Il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, sulla base di quanto previsto dall’art. 15, comma 5 del D. L. 179/2012, ha emesso il Decreto Interministeriale del 24 gennaio 2014 recante "Definizioni e ambito di applicazione dei pagamenti mediante carte di debito".
Il provvedimento è composto di tre articoli.
L’articolo 1 stabilisce le definizioni: “Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) carta di debito: strumento di pagamento che consente al titolare di effettuare transazioni presso un esercente abilitato all'accettazione della medesima carta, emessa da un istituto di credito, previo deposito di fondi in via anticipata da parte dell’utilizzatore, che non finanzia l’acquisto ma consente l’addebito in tempo reale;
b) circuito: piattaforma costituita dal complesso di regole e procedure che consentono di effettuare e ricevere pagamenti attraverso l'utilizzo di una determinata carta di pagamento;
c) consumatore o utente: la persona fisica che ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
d) esercente: il beneficiario, impresa o professionista, di un pagamento abilitato all' accettazione di carte di pagamento anche attraverso canali telematici;
e) terminale evoluto di accettazione multipla: terminale POS con tecnologia di accettazione multipla ovvero che consente l'accettazione di strumenti di pagamento tramite diverse tecnologie, in aggiunta a quella "a banda magnetica" o a "microchip".

L'articolo 2 riguarda l'ambito di applicazionew.
Al comma 1 si stabnilisce che l’obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito di cui all’articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applica a tutti i pagamenti di importo superiore a trenta euro disposti a favore dei soggetti di cui all’articolo 1, lettera d) (ossia l’esercente, impresa o professionista), per l’acquisto di prodotti o la prestazione di servizi.
Al comma 2 si prevede il rinvio al 30 giugno 2014 dell'obbligo di cui al precedente comma 1.
“In sede di prima applicazione, e fino al 30 giugno 2014, l’obbligo di cui al comma 1 si applica limitatamente ai pagamenti effettuati a favore dei soggetti di cui all’articolo 1, lettera d) (sempre esercente, professionista o impresa), per lo svolgimento di attività di vendita di prodotti e prestazione di servizi il cui fatturato dell’anno precedente a quello nel corso del quale è effettuato il pagamento sia superiore a duecentomila euro”.

L'articolo 3 detta le disposizioni finali e si prevede che il presente decreto entri in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 27 gennaio 2014.
Con successivo decreto, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
- possono essere individuate nuove soglie e nuovi limiti minimi di fatturato rispetto a quelli individuati ai sensi dell’articolo 2 del presente decreto;
- Può essere disposta l’estensione degli obblighi ad ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili.

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3 APRILE 2014 - il TAR del Lazio boccia il ricorso degli architetti e conferma l’obbligo dal 30 giugno 2014

l POS sarà obbligatorio per tutti i professionisti dal 30 giugno 2014.
Lo ha confermato il TAR del Lazio con l’Ordinanza 1932 del 30 aprile 2014, che ha rigettato il ricorso presentato dal Consiglio Nazionale degli Architetti per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia del D.M. 24 gennaio 2014, che prevede l’obbligo di accettare pagamenti attraverso carte di debito a tutti i pagamenti di importo superiore a 30 Euro per l’acquisto di prodotti o la prestazione di servizi anche professionali.
Il TAR stabilisce che la norma che obbliga i professionisti e le imprese a consentire i pagamenti con il bancomat per importi al di sopra dei 30 euro non viola alcun parametro di legittimità né evidenzia eccessi di potere tali da giustificare la sua sospensione in via cautelare.
Gli architetti avevano dichiarato la norma come insensata, vessatoria e costosa, rispetto allo scopo della legge ossia il contrasto dell’elusione delle norme e l’evasione. Gli architetti sostenevano che tali obiettivi possono essere raggiunti attraverso pagamenti tracciati come il bonifico o gli assegni, senza obbligare i professionisti ad attivare i Pos sostenendo costi di installazione e utilizzo.
Il TAR invece ha sostenuto che la norma sembra rispettare i limiti contenutistici e i criteri direttivi fissati dell’art. 15 del D. L. 179 del 2012.

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4 GENNAIO 2016 - Le novità introdotte dalla legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) - Obbligo dewl POS anche per i piccoli importi - Dal 1° luglio 2016 POS obbligatorio anche nei parchimetri

1) Si riporta il testo del comma 900 della L. n. 208/2015:
"900. All'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo le parole: «carte di debito» sono inserite le seguenti: «e carte di credito; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilita' tecnica»;
b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Al fine di promuovere l'effettuazione di operazioni di pagamento basate su carta di debito o di credito e in particolare per i pagamenti di importo contenuto, ovvero quelli di importo inferiore a 5 euro, entro il 1º febbraio 2016, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto, di concerto col Ministero dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia, ad assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2015, esercitando in particolare le opzioni di cui all'articolo 3 del regolamento stesso. Tale decreto prevede altresi': a) in conformita' alle definizioni, alla disciplina e alle finalita' del regolamento (UE) n. 751/2015, le modifiche, abrogazioni, integrazioni e semplificazioni alla normativa vigente necessarie a realizzare un pieno coordinamento del regolamento stesso con ogni altra disposizione vigente in materia; b) la designazione della Banca d'Italia quale autorita' competente per lo svolgimento delle funzioni previste dal regolamento (UE) n. 751/2015 e dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato quale autorita' competente a verificare il rispetto degli obblighi posti dal medesimo regolamento in materia di pratiche commerciali.
4-ter. I prestatori di servizi di pagamento, i gestori di schemi di carte di pagamento e ogni altro soggetto che interviene nell'effettuazione di un pagamento mediante carta applicano le regole e le misure, anche contrattuali, necessarie ad assicurare l'efficace traslazione degli effetti delle disposizioni del decreto di cui al comma 4-bis, tenuto conto della necessita' di assicurare trasparenza, chiarezza ed efficienza della struttura delle commissioni e la loro stretta correlazione e proporzionalita' ai costi effettivamente sostenuti dai prestatori di servizi di pagamento e dai gestori di circuiti e di schemi di pagamento, nonche' di promuovere l'efficienza dei circuiti e degli schemi di riferimento delle carte nel rispetto delle regole di concorrenza e dell'autonomia contrattuale delle parti»;
c) al comma 5, le parole: «gli eventuali importi minimi, le modalita' e i termini» sono sostituite dalle seguenti: «le modalita', i termini e l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie» e le parole: «di cui al comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 4 anche con riferimento alle fattispecie costituenti illecito e alle relative sanzioni pecuniarie amministrative»
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La legge di Stabilità 2016 ha esteso l’obbligo per i commercianti e i professionisti di accettare pagamenti anche mediante carte di credito, oltre che di debito, anche per piccoli importi inferiori a 5 euro, tranne nei casi di oggettiva impossibilità tecnica.
Il testo prevede poi che al fine di promuovere l’effettuazione di operazioni di pagamento basate su carta di debito o di credito e in particolare per i pagamenti di importo contenuto, ovvero quelli di importo inferiore a 5 euro, entro il 1º febbraio 2016, il Ministero dell’economia e delle finanze provvede con proprio decreto, di concerto col Ministero dello sviluppo economico, sentita la Banca d’Italia, ad assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2015, esercitando in particolare le opzioni di cui all’articolo 3 del regolamento stesso.
Si tratta cioè di definire le commissioni interbancarie per le operazioni tramite carta di debito a uso dei consumatori in conformità alla normativa europea, al fine di promuovere l’utilizzo delle carte di debito o di credito in particolare per i pagamenti di importo contenuto.

2) “901. Dal 1º luglio 2016 le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano anche ai dispositivi di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.
E’ questo il testo del comma 901, dell’art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) che ha esteso anche al parchimetro la necessità di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito, salvo "oggettiva impossibilità tecnica".
Pertanto, anche i Comuni italiani, a decorrere dal 1° luglio 2016, sono obbligati ad abilitare i pagamenti elettronici sui dispostovi di controllo della durata della sosta a pagamento.


5. 13 GENNAIO 2018 - Pubblicato il decreto che mette un tetto sulle commissioni interbancarie per i pagamenti con il POS - Commissioni di importo ridotto per i micropagamenti

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2018, il Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, recante “Recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonchè adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta”.
Il regolamento – in vigore dal 13 gennaio 2018 - mira ad accrescere il livello di trasparenza, concorrenza e d’integrazione del mercato europeo delle carte di pagamento, fissando un limite alle commissioni interbancarie applicate in relazione ai pagamenti basati su carte di pagamento:
- per i pagamenti tramite carta di debito e prepagata la commissione interbancaria per ogni operazione di pagamento non potrà essere superiore allo 0,2% del valore dell’operazione stessa;
- per le operazioni tramite carta di credito la commissione interbancaria per operazione non potrà essere superiore allo 0,3% del valore dell’operazione.

Relativamente alle commissioni interbancarie per le sole “operazioni nazionali” tramite carte di pagamento, i prestatori di servizi di pagamento saranno tenuti ad applicare, per tutti i tipi di carte (carta prepagata, carta di debito e carta di credito), commissioni di importo ridotto per i pagamenti fino a 5,00 euro rispetto a quelle applicate alle operazioni di importo pari o superiore a euro 5,00, così da promuovere l’utilizzo delle carte anche per cifre molto basse.


6. GIUGNO 2018 - Il Consiglio di Stato boccia lo schema di decreto del Ministero dello Sviluppo Economico - Niente sanzioni per chi non accetta i pagamenti con carta

Chi non accetta i pagamenti con carta non può essere sanzionato, perché l'ammenda non può essere imposta se non in base alla legge.
La Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato, con decisione n. 1446 del 1° giugno 2018, ha così reso parere negativo in merito allo “Schema di Regolamento sulla definizione delle modalità, dei termini e degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alla mancata accettazione dei pagamenti mediante carte di debito e carte di credito”.
In sostanza, il provvedimento, previsto dal comma 5, dell’art. 15 del D.L. n. 179/2912, convertito dalla L. n. 221/2012, così come modificato dall’art. 1, comma 900, lett. c), della L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) e che doveva prevedere specifiche sanzioni pecuniarie amministrative in caso di mancata accettazione di pagamenti tramite carta di debito e carta di credito, non può proseguire il suo corso.
Tale decisione è stata presa a seguito di una richiesta del Ministero dello Sviluppo Economico, con nota numero 7137 del 28 marzo 2018, in relazione allo schema di regolamento sopra menzionato.

Nella relazione di accompagnamento allo schema di decreto il Ministero dello Sviluppo Economico rammenta che la precedente disciplina, pur prevedendo l’obbligo del possesso da parte dei soggetti beneficiari degli strumenti in grado di consentire il pagamento tramite carta di debito e il conseguente obbligo di consentirne l’utilizzo agli utenti, non prevedeva alcuna sanzione in caso di mancata installazione del POS ovvero di mancata accettazione della carta di debito.
Tale carenza ha determinato, finora, la mancata applicazione dello specifico obbligo vanificando, di fatto, la previsione legislativa.
Nella relazione viene, inoltre, sottolineato che la norma primaria, nel rinviare al decreto attuativo la predisposizione della disciplina in materia di modalità, termini e importo delle sanzioni amministrative pecuniarie, anche in relazione ai soggetti interessati, non ha fornito criteri e limiti specifici quali: importo minimo massimo, indicazione dell’autorità competente ad irrogare la sanzione, procedure applicabili.
Di conseguenza, il Ministero dello Sviluppo Economico – ritenendo che l’obbligo di accettazione dei pagamenti con carte di debito/credito possa essere assimilato all’obbligo di accettazione della moneta legale “fisica” previsto dall’art. 693 del Codice Penale - ha previsto nel regolamento una sanzione pecuniaria di 30 euro per ogni pagamento elettronico rifiutato, assimilando tale sanzione a quella prevista dal citato articolo 693 del Codice penale che dispone che “chiunque rifiuta di ricevere, per loro, monete aventi possono dallo Stato, è punito con la sanzione amministrativa fino a 30 euro”. Il Ministero, quindi, ha dovuto far “riferimento a quanto già disposto dall’ordinamento nazionale vigente piuttosto che prevedere direttamente una nuova”.
Secondo il Ministero l’obbligo di accettazione dei pagamenti con carte di debito/credito può essere assimilato all’obbligo di accettazione della moneta legale “fisica”, previsto dall’art. 693 del Codice Penale secondo cui “chiunque rifiuta di ricevere, per il loro valore, monete aventi corso legale nello Stato, è punito con la sanzione amministrativa fino a euro 30”. Di conseguenza, il Ministero ritiene che in caso di violazione dell’obbligo di accettazione dei pagamenti con carte di debito/credito, trovi applicazione tale sanzione.

Il Consiglio di Stato, però, pur condividendo gli obiettivi della lotta al riciclaggio e all'evasione, rileva che il richiamo all'articolo 693 “non è condivisibile sul versante strettamente giuridico” in quanto “nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione”.
Per i giudici di Palazzo Spada, quindi, il riferimento alle sanzioni previste dall’art. 693 del codice penale “non è rispettoso del principio costituzionale della riserva di legge in quanto carente di qualsiasi criterio direttivo, sostanziale e procedurale”.
Infatti, sono le leggi che devono prevedere gli elementi essenziali della fattispecie che concorrono ad identificare la prestazione demandando, per contro, alle norme regolamentari la individuazione degli elementi non essenziali o secondari. Il Collegio ritiene pertanto che nel caso specifico “la determinazione dell’entità della sanzione costituisca un elemento essenziale della fattispecie non integrabile su base regolamentare (non essendo sufficiente indicare il solo carattere amministrativo della sanzione)”.
Il Consiglio di Stato, quindi, suggerisce di ricercare la soluzione “all’interno dell’ordinamento giuridico che disciplina le attività commerciali e professionali. In altri termini, nel caso in esame potrebbe trovare applicazione una già esistente norma di chiusura, prevista dal vigente quadro giuridico di riferimento, che sanzioni un inadempimento di carattere residuale. Che contempli, cioè, qualsiasi altra violazione di adempimenti legittimamente imposti nell’esercizio della arte, commercio o professione”.

In sostanza, il Consiglio ha motivato il parere negativo in merito alla soluzione prospettata dal Ministero dello Sviluppo Economico, asserendo che:
- l'obiettivo di una efficace lotta al riciclaggio, all’evasione e all’elusione fiscale – da incentivare attraverso la completa perimetrazione del quadro giuridico di riferimento, anche mediante la sua omogeneizzazione – “deve, però, necessariamente essere conseguito con l’adozione di provvedimenti rispettosi, sotto l’aspetto formale e sostanziale, dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico”;
- il citato art. 15, comma 5, del D.L. n. 179/2012 non risulta conforme al principio costituzionale della riserva di legge sancito dall'art. 23 della Costituzione, “in quanto carente di qualsiasi criterio direttivo, sostanziale e procedurale”;
- l'individuazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico della sanzione prevista dall'art. 693 Codice penale «configura una violazione insuperabile del principio della riserva di legge, oltre che del divieto di applicazione dell'analogia ai fini dell'individuazione della sanzione».

. Se vuoi scaricare il testo del Parere del Consiglio di Stato n. 1446/2018, clicca QUI.


7. LUGLIO 2020 - PROFESSIONISTI E IMPRESE - Dal 1° luglio bonus fiscale del 30% per i pagamenti con il POS e niente sanzioni - Nuovi limiti dei pagamenti in contanti

1) L’articolo 22 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. “Decreto fiscale 2020”), come modificato dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, introduce un credito d’imposta a favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professioni, pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione, nonché per le transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili (comma 1-bis).
Ai fini dell’agevolazione, rilevano le commissioni addebitate agli esercenti in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali a partire dal 1° luglio 2020.
Il credito è riconosciuto a condizione che gli esercenti, nel corso dell’anno d’imposta precedente a quello di riferimento, abbiano conseguito ricavi e compensi per un importo non superiore a 400.000 euro (indipendentemente dal regime di contabilità).
L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 29 aprile 2020, Prot. n. 181301/2020, ha definito i termini, le modalità e il contenuto delle comunicazioni trasmesse telematicamente dagli operatori dei sistemi di pagamento elettronici tracciabili.
Sono obbligati alla comunicazione di cui all’art. 22, comma 5, del decreto legge n. 124 del 2019, i prestatori di servizi di pagamento autorizzati che svolgono la propria attività nel territorio nazionale e che, mediante un contratto di convenzionamento, consentono l’accettazione dei pagamenti elettronici effettuati in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti dei consumatori finali, anche prevedendo la messa a disposizione degli esercenti di sistemi atti a consentire tale accettazione.
I pagamenti in questione sono quelli effettuati mediante carte di credito, debito e prepagate e altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili offerti da prestatori di servizi di pagamento.
Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento in questione sono tenuti a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d'imposta.
Al fine di tutelare la trasparenza in materia di costi delle commissioni bancarie, la Banca d'Italia, con provvedimento del 21 aprile 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 30 aprile 2020, ha individuato le modalità e i criteri con cui gli operatori trasmettono agli esercenti, mensilmente e per via telematica, l'elenco e le informazioni relativi alle transazioni effettuate nel periodo di riferimento.
Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
Il bonus sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione (ossia sottratto agli importi a debito).
I dati che devono essere trasmessi nella comunicazione all’Agenzia delle Entrate comprendono:
- Codice fiscale dell’esercente;
- Mese e anno di addebito;
- Numero totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
- Il numero totale delle operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali nel periodo di riferimento;
- Importo delle commissioni addebitate per le operazioni di pagamento riferite a consumatori finali;
- Ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione
.
I dati indicati sopra sono trasmessi utilizzando il Sistema di Interscambio Dati (SID), organizzati in file conformi alle specifiche tecniche allegate al presente Provvedimento.
Al fine della predisposizione dei dati è utilizzato il prodotto software di controllo e di preparazione dei file da trasmettere, reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate.
La trasmissione dei dati è effettuata entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.
Gli esercenti utilizzatori del credito di imposta sono tenuti a conservare la documentazione relativa alle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con strumenti elettronici di pagamento.
Tale documentazione deve essere messa a disposizione, su richiesta, degli organi dell'amministrazione finanziaria, e conservata per un periodo di 10 anni dall’anno in cui il credito è stato utilizzato.

2) A seguito della soppressione dell’art. 23 da parte della L. n. 157/2019, di conversione del D.L. n. 124/2019, sono scomparse le sanzioni pecuniarie previste (30,00 euro + 4% dell’importo della transizione rifiutata). Dunque, commercianti, artigiani e professionisti che ancora non si sono dotati di POS e di conseguenza negano ai propri clienti la possibilità di pagare tramite carta o bancomat non incorrono in alcuna sanzione.
L’assenza di sanzioni farà ancora una volta in modo che tale obbligo non sia recepito come tale da moltissimi esercenti e professionisti che preferiscono evitare il POS e tutto ciò che ne consegue: i costi di commissione e installazione ma anche la tracciabilità delle operazioni eseguite.

. Se vuoi scaricare il testo del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate e dei suoi allegati, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare il testo del provvedimento della Banca d'Italia, clicca QUI.


8. LUGLIO 2020 - DAL 1° LUGLIO 2020 - Nuovi limiti dei pagamenti in contanti - Deroghe per le attività turistiche effettuate da stranieri

1) Dal 1° luglio 2020, scattano inoltre novità sui pagamenti in contanti. Secondo quanto disposto dall’art. 18 del D.L. n. 124/2019, convertito dalla L. n. 157/2019 (collegato fiscale alla legge di bilancio 2020), che ha apportato modifiche al D.Lgs. n. 231/2007, a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il limite massimo per i pagamenti in contanti passa da 3.000,00 a 2.000,00 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2022, tale soglia scenderà ulteriormente a 1.000,00 euro.
Tutte le operazioni sopra tali limiti dovranno essere effettuate con strumenti di pagamenti tracciabili, quali per esempio il bonifico bancario, il pagamento tramite carta di credito, e così via.

2) VIOLAZIONI - Per le violazioni delle disposizioni di cui all’articolo 49, del D.Lgs. n. 231/2007, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista attualmente, è compresa tra 3.000 euro e 50.000 euro.
Il collegato fiscale, oltre ad intervenire sulle disposizioni relative ai limiti, interviene anche sulla disciplina sanzionatoria inserendo il comma 1-ter all’art. 63 del D.Lgs. n. 231/2007, per cui per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale, applicabile è fissato a 2.000,00 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale applicabile è fissato a 1.000,00 euro.
Con la modifica del minimo edittale applicabile, le sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano alle violazioni, saranno comprese tra:
- 2.000 euro e 50.000 euro, per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021;
- 1.000 euro e 50.000 euro, per le violazioni commesse e contestate dal 1° gennaio 2022.

3) DEROGHE - La legge prevede la possibilità di superare la soglia massima di utilizzo del contante prevista, fino ad un massimo di 15.000,00 euro, osservando le disposizioni dettate dall’art. 3 del D.L. n. 16 del 2 marzo 2012, così come modificato dall’art. 1, comma 245, della L. n. 145/2018.
Nello specifico la movimentazione del denaro contante: a) deve far riferimento alla vendita di beni e prestazioni di servizi poste in essere da commercianti (art. 22 del D.P.R. n. 633/1972) e da agenzie di viaggi (art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972), dunque che sono legate al settore del turismo;
b) deve essere effettuata da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori del territorio dello Stato.
Questo maggiore limite è stato previsto per non ostacolare le operazioni collegate alla presenza turistica in Italia.

Il cedente del bene (commerciante) o il prestatore del servizio (agenzia di viaggio) che si avvale di tale possibilità, deve provvedere ai seguenti adempimenti:
a) inviare apposita comunicazione, anche in via telematica, all'Agenzia delle entrate secondo le modalità ed i termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia stessa. Nella comunicazione dovrà essere indicato il conto che il cedente del bene o il prestatore del servizio intende utilizzare;
b) all'atto dell'effettuazione dell'operazione acquisire la fotocopia del passaporto del cessionario o del committente nonchè apposita autocertificazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante che non è cittadino italiano e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato;
c) nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve versare il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo copia della ricevuta della comunicazione di cui alla lettera a).

- Si riporta il testo della tabella:
. Tabella - Limite di utilizzo del contante - le variazioni avvenute nel tempo.



IL RIMBORSO IN DENARO - CASHBACK

1. OTTOBRE 2020 - RIMBORSO IN DENARO (CASHBACK) - I contenuti dello schema di regolamento - Al via la fase sperimentale dal 1° al 31 dicembre 2020

In 12 articoli, lo schema di regolamento detta la disciplina delle condizioni, i casi, i criteri e le modalità attuative per l'attribuzione di un rimborso in denaro, a favore delle persone fisiche maggiorenni, residenti nel territorio dello Stato, che, fuori dall’esercizio di una attività d'impresa, arte o professione, effettuano acquisti da esercenti, con strumenti di pagamento elettronici (art. 2).
L’articolo 3 dello schema indica le modalità di adesione al Programma di rimborso, sottolineando, in particolare, la volontarietà della partecipazione.
Viene precisato che il soggetto “aderente” è tenuto a registrare nell’AppIO o nei sistemi messi a disposizione da un emittente convenzionato (issuer), il proprio codice fiscale e uno o più strumenti elettronici di cui intende avvalersi per effettuare i pagamenti, dichiarando, al momento della registrazione, di utilizzare gli strumenti di pagamento registrati esclusivamente per acquisti effettuati fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione.
Il successivo articolo 4 specifica, in particolare, le modalità tecniche di adesione al sistema da parte dei c.d. "acquirer convenzionati" e, cioè, i soggetti che abbiano concluso un accordo con l' “esercente” per l'accettazione di strumenti di pagamento attraverso dispositivi fisici, titolari di una convenzione con la PagoPA S.p.A per la partecipazione al Programma, ovvero Bancomat S.p.A., previa sottoscrizione della convenzione con la stessa PagoPA S.p.A.
L'articolo 5 prevede apposite convenzioni tra il Ministero dell’economia e delle finanze e PagoPA S.p.A. e tra il predetto dicastero e CONSAP S.p.A. previste per il funzionamento del Programma.
In particolare il comma 1 dell’articolo 5, disciplina la convenzione tra il Ministero e PagoPA S.p.A., per la progettazione, realizzazione e gestione di specifiche funzioni all'interno del Sistema Cashback, quali la raccolta dei dati relativi agli aderenti e ai pagamenti. Il comma 2, invece, disciplina la convenzione Ministero dell’economia - Consap S.p.A., per la gestione dei rimborsi e dei reclami.
L'articolo 6 detta la disciplina di dettaglio del cashback, stabilendone misura e periodi di riferimento, mentre l'articolo 7 prevede una fase sperimentale temporanea, valida dal 1° dicembre 2020 al 31 dicembre 2020, che permette di anticipare l'attuazione del programma di rimborso, esclusivamente per gli aderenti che abbiano effettuato un certo numero di transazioni.
L’articolo 8 istituisce un rimborso speciale per i primi 100.000 aderenti che abbiano totalizzato il maggior numero di transazioni con strumenti di pagamento elettronici.
L'articolo 9 specifica le modalità di erogazione del rimborso, che avviene mediante accredito per mezzo del codice IBAN comunicato dall'aderente al momento dell'adesione al Programma, o in un momento successivo.
L’articolo 10 disciplina le modalità di gestione dei reclami. In particolare, il comma 1 prevede che PagoPA S.p.A. metta a disposizione un servizio di Help Desk dedicato all'assistenza degli aderenti per tutti gli aspetti relativi alla gestione del profilo utente e ai servizi erogati attraverso l'APP IO, incluse eventuali contestazioni in merito alla registrazione delle transazioni effettuate.
Infine, l’articolo 12 (Trattamento dei dati personali) disciplina alcuni importanti aspetti di protezione dati, individuando i ruoli, le funzioni e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti dal sistema, vale a dire il Ministero dell’economia e delle finanze, PagoPA S.p.A., Consap S.p.A. e gli issuer e gli acquirer convenzionati.

- Si riporta il testo della:
. Bozza di regolamento sul riconoscimento del diritto a un rimborso in denaro per le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato che effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici.


2. OTTOBRE 2020 - RIMBORSO IN DENARO (CASHBACK) - Parere favorevole del Garante Privacy allo schema di regolamento con qualche riserva

Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere positivo (Registro dei provvedimenti n. 179 del 13 ottobre 2020) sulla bozza di regolamento che definisce il funzionamento del Programma di rimborso in denaro (cosiddetto “cashback”) a favore dei consumatori che effettuano acquisti con strumenti di pagamento elettronici. Dovranno però essere adottate precise misure a garanzia dei dati personali.
In base allo schema di regolamento presentato dal Ministero dell’economia e delle finanze, i consumatori potranno scegliere di aderire al “Programma cashback” tramite l’App IO o attraverso banche o società che emettono carte di pagamento (issuer).
In questo modo i dati anagrafici e gli estremi delle carte di pagamento scelte per partecipare al Programma saranno comunicati alla PagoPA S.p.a., la società incaricata dal Ministero dell’economia della progettazione e della gestione del Sistema informativo cashback.
Ogni volta che la carta di pagamento registrata sarà utilizzata dal consumatore per l’acquisto in negozio, i dati necessari (ad esempio, data e importo dell’acquisto) saranno trasmessi dalla società che gestisce la transazione (acquirer) al Sistema cashback.
Al termine di ogni semestre, sarà calcolato il rimborso spettante a ciascun consumatore aderente al programma sulla base degli importi dei pagamenti effettuati. Sono inoltre previsti rimborsi speciali, sulla base di una graduatoria, per chi avrà eseguito il maggior numero di transazioni. Sarà CONSAP (Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A., società dello stesso Ministero dell’economia) ad occuparsi dell’erogazione dei rimborsi, inclusa la gestione dell’eventuale contenzioso.
Nel corso dell’istruttoria - alla luce dei rischi e delle criticità emerse nell’ambito di un trattamento di dati così massivo, riferibile ad ogni aspetto della vita quotidiana dell’intera popolazione - il Garante ha chiesto di stabilire già nel regolamento stringenti garanzie a tutela delle persone coinvolte.


Le riserve del Garante Privacy allo schema di regolamento

Il parere favorevole allo schema di determina completa l’iter di attuazione della lotteria degli scontrini.
Tuttavia, nonostante il “parere favorevole", non sembra sia un via libera definitivo, soprattutto se tiene presente quanto fatto osservare dal Garante al punto 4. Ciò fa presupporre che ci sia ancora bisogno di qualche ulteriore limatura al testo della bozza di regolamento.
Infatti, è ancora sotto esame del Garante - si legge al punto 4 - “la valutazione di impatto predisposta da PagoPA relativa ai trattamenti effettuati, in generale, tramite l’APP IO, quale punto unico di accesso telematico per i cittadini ai servizi in rete della pubblica amministrazione (art. 64-bis CAD), cui lo schema fa riferimento ai fini della realizzazione del Programma in esame. Il presente parere è pertanto formulato unicamente in relazione all’utilizzo dell’APP IO, e dell’insieme dei sistemi e delle componenti tecnologiche messe a disposizione da PagoPA, ai fini della realizzazione del Sistema Cashback”.
Inoltre, nell’ambito della verifica sulla valutazione di impatto che verrà trasmessa dal Ministero, l’Autorità si riserva di esaminare le caratteristiche dell’APP IO su cui sono già state formulate alcune osservazioni nel provvedimento n. 102 del 12 giugno 2020, relative, in particolare, al previsto utilizzo di notifiche push, all’attivazione automatica di servizi non espressamente richiesti dall’utente, nonché al trasferimento di dati personali verso Paesi terzi, peraltro da attualizzarsi alla luce della recente sentenza della Corte di giustizia relativa al caso Schrems II (16 luglio 2020, causa C-311/18).

Il meccanismo del cashback, apparentemente semplice, richiede in realtà - come fa osservare Francesco Maldera su Agenda Digitale - un trattamento di dati personali piuttosto articolato e, soprattutto, “su larga scala”.
Nel parere il Garante pone massima attenzione sui soggetti coinvolti nel trattamento e come lo schema di decreto ne individua i ruoli operativi e, quindi, le rispettive responsabilità rispetto al GDPR e sui strumenti utilizzati.
Il titolare del trattamento è il Ministero dell’Economia e delle Finanze che si avvale di due responsabili del trattamento, PagoPA S.p.A. e Consap S.p.A., rispettivamente per le due fasi del trattamento: “individuazione dei soggetti destinatari dei rimborsi” (ovvero i soggetti che hanno totalizzato un ammontare di pagamenti cashless per almeno 1.500 euro in un semestre solare) ed “erogazione materiale del rimborso” (pari al 10% della spesa per un massimo di 150 euro a semestre solare).
PagoPA S.p.A. si avvale a sua volta di subresponsabili, noti nel mondo dei pagamenti come issuer ed acquirer, i quali non sono altro che, rispettivamente, gli emittenti di carte di credito/debito e gli intermediari finanziari (tipicamente istituti di credito).
Lo strumento centrale impiegato nel trattamento è l’app IO prodotta, gestita e manutenuta da PagoPA S.p.A.. Per poter partecipare al programma di cashback previsto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, il cittadino deve installare l’app ed esprimere esplicitamente la sua volontà.
L’app IO è l’applicazione per dispositivi mobili della piattaforma prevista dal comma 2, art. 5 del D.Lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale).
Naturalmente, oltre a questo strumento, i responsabili (PagoPA S.p.A. e Consap S.p.A.) che impiegheranno ulteriori ed adeguati strumenti di trattamento (dispositivi di elaborazione e di memorizzazione oltre che apposite soluzioni software) ai quali, naturalmente, lo schema di decreto non può riferirsi.

. Se vuoi consultare il testo del parere del Garante Privacy, clicca QUI.


3. NOVEMBRE 2020 - RIMBORSO IN DENARO (CASHBACK) - Via libera del Consiglio di Stato al regolamento

Dopo il parere favorevole del Garante Privacy è arrivato anche il parere favorevole del Consiglio di Stato al regolamento sul "cashback".
Il Consiglio di Stato, nell’adunanza del 3 novembre 2020 (Numero 01747/2020), ha, infatti, espresso il proprio parere favorevole sullo schema di decreto del ministero dell’Economia e delle finanze che regola il Cashback e che stabilisce i criteri e le condizioni per l’attribuzione dei bonus destinati a chi utilizzerà gli strumenti di pagamento elettronici.
A dare il via libera è stata nello specifico la Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, che consente così alla strategia del governo per incentivare l’e-payment di fare una altro passo in avanti.

Nel dare il via libera al Ministero, il Consiglio di Stato ha in primo luogo evidenziato che il parere favorevole reso dal Garante privacy, già adottato per ragioni di urgenza e indifferibilità dal Presidente, dovrà essere ratificato entro 30 giorni dal Collegio del Garante, a pena di “perdita di efficacia” delle previsioni regolamentari.

Il Consiglio di Stato ha precisato che il regolamento dovrà allo stato trovare applicazione solo a mezzo dell’ “App IO“. Questo perché il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali del 13 ottobre 2020 è stato “formulato unicamente in relazione all’utilizzo dell’App IO, e dell’insieme dei sistemi e delle componenti tecnologiche messe a disposizione da PagoPA, ai fini della realizzazione del Sistema Cashback“.
Inoltre, il Consiglio ha ritenuto necessario che il Ministero indichi chiaramente il soggetto deputato al controllo e chiarisca, in modo quanto più preciso possibile, cosa si intenda per “medesimo acquisto“.

- Si riporta il testo del Parere:
. CONSIGLIO DI STATO - Parere del 3 novembre 2020, N. 01747/2020.


4. NOVEMBRE 2020 - RIMBORSO IN DENARO (CASHBACK) - Pubblicato il Regolamento - Al via la fase sperimentale - Incrementata la dotazione del fondo

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 28 novembre 2020, il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, recante “Regolamento recante condizioni e criteri per l'attribuzione delle misure premiali per l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici”.
In 13 articoli, il decreto detta la disciplina delle condizioni, i casi, i criteri e le modalità attuative per l'attribuzione di un rimborso in denaro, a favore delle persone fisiche maggiorenni, residenti nel territorio dello Stato, che, fuori dall’esercizio di una attività d'impresa, arte o professione, effettuano acquisti da esercenti, con strumenti di pagamento elettronici (art. 2).

L’articolo 3 del decreto indica le modalità di adesione al Programma di rimborso, sottolineando, in particolare, la volontarietà della partecipazione. Viene precisato che il soggetto “aderente” è tenuto a registrare nell’AppIO o nei sistemi messi a disposizione da un emittente convenzionato (issuer), il proprio codice fiscale e uno o più strumenti elettronici di cui intende avvalersi per effettuare i pagamenti, dichiarando, al momento della registrazione, di utilizzare gli strumenti di pagamento registrati esclusivamente per acquisti effettuati fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione.

Il successivo articolo 4 specifica, in particolare, le modalità tecniche di adesione al sistema da parte dei c.d. "acquirer convenzionati" e, cioè, i soggetti che abbiano concluso un accordo con l'“esercente” per l'accettazione di strumenti di pagamento attraverso dispositivi fisici, titolari di una convenzione con la PagoPA S.p.A per la partecipazione al Programma, ovvero Bancomat S.p.A., previa sottoscrizione della convenzione con la stessa PagoPA S.p.A.

L'articolo 5 prevede apposite convenzioni tra il Ministero dell’economia e delle finanze e PagoPA S.p.A. e tra il predetto dicastero e CONSAP S.p.A. previste per il funzionamento del Programma.
In particolare il comma 1 dell’articolo 5, disciplina la convenzione tra il Ministero e PagoPA S.p.A., per la progettazione, realizzazione e gestione di specifiche funzioni all'interno del Sistema Cashback, quali la raccolta dei dati relativi agli aderenti e ai pagamenti. Il comma 2, invece, disciplina la convenzione Ministero dell’economia - Consap S.p.A., per la gestione dei rimborsi e dei reclami.

L'articolo 6 detta la disciplina di dettaglio del cashback, stabilendone misura e periodi di riferimento.
Agli Aderenti al Programma è attribuito un rimborso in misura percentuale per ogni transazione regolata con Strumenti di Pagamento elettronici, alle condizioni e nei limiti appresso indicate.
La misura del rimborso è determinata con riferimento ai seguenti periodi:
a) 1° gennaio 2021 - 30 giugno 2021;
b) 1° luglio 2021 - 31 dicembre 2021;
c) 1° gennaio 2022 - 30 giugno 2022
.
Per ciascuno dei periodi indicati, accedono al rimborso esclusivamente gli Aderenti che abbiano effettuato un numero minimo di 50 transazioni regolate con Strumenti di Pagamento elettronici.
In tali casi, il rimborso è pari al 10 per cento dell'importo di ogni transazione e si tiene conto delle transazioni fino ad un valore massimo di 150 euro per singola transazione.
Le transazioni di importo superiore a 150 euro concorrono fino all'importo di 150 euro.
Fermo quanto disposto dal comma 3, la quantificazione del rimborso di cui al presente articolo è determinata su un valore complessivo delle transazioni effettuate in ogni caso non superiore a 1.500,00 euro in ciascun periodo indicato sopra.
I rimborsi sono erogati per ciascun periodo, rispettivamente nei mesi di luglio 2021, gennaio 2022 e luglio 2022.

L'articolo 7 prevede una fase sperimentale temporanea, che permette di anticipare l'attuazione del programma di rimborso, esclusivamente per gli aderenti che abbiano effettuato un certo numero di transazioni.
Tale fase sperimentale, per ora, ha un termine (31 dicembre 2020), ma non ancora un inizio in quanto la data di avvio del periodo sperimentale dovrà essere fissata con un apposito provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze, da pubblicare sul sito dello stesso Ministero.
Nel periodo sperimentale, accedono al rimborso esclusivamente gli Aderenti che abbiano effettuato un numero minimo di 10 transazioni regolate con Strumenti di Pagamento elettronici. In tali casi il rimborso è pari al 10% dell'importo di ogni transazione e si tiene conto delle transazioni fino ad un valore massimo di 150 euro per singola transazione.
Le transazioni di importo superiore a 150 euro concorrono fino all' importo di 150 euro.
La quantificazione del rimborso di cui al presente articolo è determinata su un valore complessivo delle transazioni effettuate in ogni caso non superiore a 1.500,00 euro. Il rimborso verrà erogato nel mese di febbraio 2021.

L’articolo 8 istituisce un rimborso speciale per i primi 100.000 aderenti che abbiano totalizzato il maggior numero di transazioni con strumenti di pagamento elettronici.
Fermo restando il rimborso previsto dagli articoli 6 e 7, ai primi centomila aderenti che, in ciascuno dei periodi indicati all’articolo 6, abbiano totalizzato il maggior numero di transazioni regolate con Strumenti di Pagamento elettronici è attribuito un rimborso speciale pari a 1.500,00 euro. Al termine di ogni periodo di riferimento, il conteggio del numero di transazioni regolate con Strumenti di Pagamento elettronico parte da zero per ognuno degli Aderenti.
I rimborsi speciali sono erogati entro 60 giorni dal termine di ciascuno dei periodi indicati sopra.

L'articolo 9 specifica le modalità di erogazione del rimborso, che avviene mediante accredito sul codice IBAN comunicato dall'aderente al momento dell'adesione al Programma, o in un momento successivo.
Per far fronte all’elevato numero di pagamenti nei tempi previsti, viene autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente bancario intestato a Consap S.p.A. sul quale, in prossimità di ciascuna scadenza di pagamento e in base all'effettivo fabbisogno finanziario, il Ministero dell’economia trasferisce l'importo dei rimborsi complessivamente spettanti, al fine di consentire a Consap S.p.A. la successiva erogazione ai singoli beneficiari.

L’articolo 10 disciplina le modalità di gestione dei reclami. In particolare, il comma 1 prevede che PagoPA S.p.A. metterà a disposizione un servizio di Help Desk dedicato all'assistenza degli aderenti per tutti gli aspetti relativi alla gestione del profilo utente e ai servizi erogati attraverso l'APP IO, incluse eventuali contestazioni in merito alla registrazione delle transazioni effettuate.
Avverso il mancato o inesatto accredito dei rimborsi previsti dal programma, l'aderente potrà presentare reclamo entro 120 giorni successivi alla scadenza del termine previsto per il pagamento.
I reclami dovranno essere presentati a Consap S.p.A., quale soggetto incaricato delle attività di erogazione dei rimborsi, mediante invio dell'apposito modulo, debitamente compilato e sottoscritto, unitamente agli allegati richiesti, attraverso canale telematico dedicato.
Consap S.p.A. deciderà il reclamo dell'aderente entro trenta giorni dalla data di ricezione e, in caso di accoglimento, dispone il pagamento del dovuto.

L’articolo 11 è dedicato alle risorse finanziarie disponibili.
La disponibilità finanziaria del fondo, costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come integrato dall'articolo 73, comma 2, del D.L. n. 104/2020, convertito dalla L. n. 126/2020, ammonta a:
- 2,2 milioni di euro per l'anno 2020,
- 1.750 milioni di euro per l'anno 2021 e a
- 3 miliardi di euro per l'anno 2022.
La disponibilità finanziaria del fondo verrà integrata con le eventuali maggiori entrate derivanti dall'emersione di base imponibile conseguente all'applicazione del programma.

Infine, l’articolo 12 (Trattamento dei dati personali) disciplina alcuni importanti aspetti di protezione dati, individuando i ruoli, le funzioni e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti dal sistema, vale a dire il Ministero dell’economia e delle finanze, PagoPA S.p.A., Consap S.p.A. e gli issuer e gli acquirer convenzionati.
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.


RIFERIMENTI

. Se vuoi accedere al sito dell'AGENZIA PER L'TALIA DIGITALE - Sezione Fatturazione Elettronica, clicca QUI.

. Se vuoi accedere al sito FatturaPA – Sistema di Interscambio, clicca QUI.

. Se vuoi accedere al sito Fattura ERelettronica - Il servizio delle Camere di Commercio, clicca QUI.

. Per la ricerca del CODICE UNIVOCO UFFICO al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche, clicca QUI.


RIFERIMENTI NORMATIVI

. Per una rassegna delle principali norme di riferimento in tema di fatturazione elettronica, clicca QUI.


- D.LGS 1° SETTEMBRE 1993, N. 385 E SUCCESSIVE MODIFICHE

. Se vuoi scaricare il testo del "D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385: Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" (Versione aggiornata al decreto legislativo 21 aprile 2016, n. 72), dal sito della BANCA D'ITALIA, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare il testo del "D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385: Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" dal sito NORMATTIVA, clicca QUI.


. Direttiva 2001/115/CE del Consiglio del 20 dicembre 2001, che modifica la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare, modernizzare e armonizzare le modalità di fatturazione previste in materia di imposta sul valore aggiunto.

. D.M. 23 gennaio 2004: Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto.

. D. Lgs. 20 febbraio 2005, n. 52: Attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le modalità di fatturazione in materia di IVA.

. Agenzia delle Entrate – Circolare n. 45/E del 19 ottobre 2005: Decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52 – Attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le modalità di fatturazione in materia di IVA.

. DIRETTIVA 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE.

. Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 14/E del 21 gennaio 2008: Conservazione elettronica. Istanza di interpello 2007 – Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212.

. D.M. 7 marzo 2008: Individuazione del gestore del sistema di interscambio della fatturazione elettronica nonchè delle relative attribuzioni e competenze.

. Se vuoi scaricare il testo del "D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11: "Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE" dal sito NORMATTIVA, clicca QUI.


. DECRETO 3 aprile 2013, n. 55:Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

. Se vuoi scaricare il testo aggiornato del D.M. n. 55/2013 dal sito NORMATTIVA, clicca QUI.

. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE- Decreto 14 febbraio 2014, n. 51: Regolamento sulle commissioni applicate alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, ai sensi dell'articolo 12, commi 9 e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

. Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica - Circolare n. 1 del 31 marzo 2014: Decreto 3 aprile 2013, n. 55, in tema di fatturazione elettronica - Circolare interpretativa.

. INPS - Circolare n. 66 del 28 maggio 2014: Introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, ai sensi del D.M. 3 aprile 2013, n. 55, in capo all’INPS - disposizioni attuative per gli uffici. <

. AGENZIA DELLE ENTRATE - Circolare n. 18/E del 24 giugno 2014: IVA. Ulteriori istruzioni in tema di fatturazione.

. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE- Dipartimento delle Finanze - Direzione Sistema Informativo della Fiscalità - Nota del 7 0ttobre 2014, Prot. 1858: Obbligo di fatturazione elettronica di cui all'art. 1, comma 209, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Campo di applicazione.

. AgID - Agenzia per l'Italia Digitale - Circolare n. 1 del 6 febbraio 2015: Logo “pagoPA” per il sistema dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi.

. Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Circolare n. 1 del 9 marzo 2015: Decreto 3 aprile 2013, n. 55, in tema di fatturazione elettronica - Circolare interpretativa.

. REGOLAMENTO (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.

. DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2015 , n. 127: Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23.

. Se vuoi scaricare il testo del "D. Lgs. 18 agosto 2015, n. 135: "Attuazione dell'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità" dal sito NORMATTIVA, clicca QUI.


. Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 81/E del 25 settembre 2015: Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – Comunicazione del luogo di conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari, art. 5 D.M. 17 giugno 2014.

. DIRETTIVA (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE.

. DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2017, n. 218: Recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonche' adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta. (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Uffuciale, comprensivo di annotazioni),
. DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2017, n. 218: Recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonche' adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta. (Testo pubblicato sull'edizione online della Gazzetta Ufficiale),

. DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2017, n. 218 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA allo Schema di decreto.

. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO 24 novembre 2020, n. 156: Regolamento recante condizioni e criteri per l'attribuzione delle misure premiali per l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici.

. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO 4 dicembre 2020: Modifiche alle modalita' di assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche e individuazione delle procedure di recupero dell'imposta di bollo non versata.


RICERCA SU NORMATTIVA


. Se vuoi fare una ricerca su NORMATTIVA per verificare il testo aggiornato di una legge o di un decreto, clicca QUI.



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Pubblicato su: 2009-03-31 (9123 letture)

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